Parere consultivo dei giudici nazionali alla Corte Edu: il Protocollo addizionale alla Cedu è pronto ad entrare in vigore

Redazione scientifica
02 Maggio 2018

Il 12 aprile scorso, con la ratifica ad opera della Francia, si è perfezionato l'iter del Protocollo n. 16 addizionale alla Convenzione Edu che introduce il nuovo istituto del parere consultivo, che i giudici nazionali superiori potranno chiedere alla Corte Edu in merito a questioni di principio riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione.

Il Protocollo 16 addizionale alla Convenzione Edu. Il Protocollo n. 16 addizionale alla Convenzione Edu introduce l'istituto del parere consultivo, che i giudici nazionali superiori possono chiedere alla Corte Edu in merito a questioni di principio riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione. La Corte Edu potrà essere chiamata anche in corso di causa ad esprimere un parere consultivo sulla questione sottoposta dal giudice nazionale.

Pareri consultivi. L'estensione della competenza della Corte Edu a fornire pareri consultivi migliorerà l'interazione tra la Corte e le autorità nazionali e rafforzerà in tal modo l'attuazione della Convenzione, conformemente al principio di sussidiarietà. Con l'entrata in vigore del Protocollo n. 16, il prossimo 1° agosto, verrà, dunque, rafforzato il dialogo tra la Cedu e le Corti superiori nazionali.

Il parere consultivo è motivato ed è pubblicato.

L'articolo 5 del Protocollo prevede, però, espressamente che «i pareri consultivi non sono vincolanti». Ciò vuol dire che i pareri non sono vincolanti non solo nei confronti del richiedente il parere, ma anche nei confronti degli altri giudici nazionali, che restano i giudici che devono applicare la Convenzione nell'ordinamento interno, secondo il principio di sussidiarietà.

La prassi chiarirà l'effettiva utilità ed opportunità del ricorso al nuovo strumento. Sarà la prassi a chiarire «quale sarà l'opportunità effettiva del nuovo istituto, in un sistema di tutela multilivello in cui da un lato il giudice rimane vincolato nell'interpretazione della Convenzione dalle sentenze della Corte Edu, e, dall'altro lato, le parti del processo non sono di solito le stesse, potendo tradursi il parere consultivo in un temporaneo diniego di giustizia difficilmente giustificabile alla luce degli interessi delle parti del processo».

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