Notificazione in mani proprie

Mauro Di Marzio
02 Maggio 2018

La notificazione in mani proprie si distingue dalle altre regolate dal codice di rito per la sua attitudine ad assicurare al massimo grado che il notificando sia stato messo in condizione di procurarsi una effettiva conoscenza dell'atto.
Inquadramento

La notificazione in mani proprie si distingue dalle altre regolate dal codice di rito per la sua attitudine ad assicurare al massimo grado che il notificando sia stato messo in condizione di procurarsi una effettiva conoscenza dell'atto. Eguale risultato si realizza soltanto mediante la notificazione a mezzo del servizio postale ovvero quella ai sensi dell'art. 140 c.p.c. — ferma la distinzione concettuale e la non integrale equiparabilità tra le figure — nel caso che dall'avviso di ricevimento del piego raccomandato, prevista da entrambe le fattispecie, risulti l'effettuazione della consegna del piego medesimo al destinatario della notificazione.

Altre forme di notificazione normativamente regolate, invece, prevedono la consegna dell'atto ad un terzo (familiare, addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, vicino, portiere, domiciliatario: v. M. Di Marzio, Notificazione alla residenza, in www.ilProcessoCivile.it) e si perfezionano con il compimento delle formalità previste, sicché la relata di notificazione consente soltanto di presumere che il consegnatario, il quale non è abilitato a prendere cognizione dell'atto (Cass. civ., 22 agosto 2002, n. 12398), abbia poi portato il medesimo a conoscenza del destinatario. Quanto alla notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c., essa si situa dal versante opposto rispetto a quella in mani proprie, dal momento che alla conoscenza legale che essa assicura non corrisponderà se non eccezionalmente la conoscenza effettiva dell'atto.

Irrilevanza del luogo della effettuata notificazione a mani proprie

Proprio tale caratteristica della notificazione a mani proprie sta alla base della regola tuttora stabilita dall'art. 138 c.p.c., secondo cui l'ufficiale giudiziario può eseguire la notificazione nella menzionata forma ovunque si trovi il notificando (cioè, anche se il destinatario della notificazione non si trovi al momento della notificazione nel proprio Comune di residenza, dimora o domicilio, ovvero presso la propria abitazione o presso il luogo ove lavora: e dunque, ad esempio, mentre è in viaggio), sempre che, naturalmente, si tratti di un luogo compreso nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale egli è addetto. Ciò per l'ovvia ragione che, al di fuori di tale circoscrizione, l'ufficiale giudiziario è privo di potestà notificatoria, salvo che a mezzo del servizio postale, secondo quanto stabiliscono gli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229/1959.

La regola in esame ha subito a far data dal 1° gennaio 2004 un significativo temperamento per effetto dell'art. 174, comma 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, consistente in ciò, che l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica dovunque il notificando si trovi, deve ricercarlo presso la sua casa di abitazione, potendo procedere poi nel senso indicato solo «se ciò non è possibile» (v. M. Di Marzio, Notificazione in generale, in www.ilProcessoCivile.it). Val quanto dire che, una volta tentata inutilmente la notifica presso la casa di abitazione, essa può essere effettuata laddove il notificando si trovi, anche se il luogo non coincida né con la residenza, né con la dimora o il domicilio del medesimo. Occorre aggiungere, tuttavia, che la violazione della regola del previo accesso all'abitazione del destinatario non è assistita da alcuna sanzione processuale, sicché la notificazione effettuata altrove (e cioè la notificazione che si sia perfezionata) a mani proprie, senza previa verifica della sua possibilità presso l'abitazione, è da ritenere valida.

La notifica di un atto a mani proprie del destinatario, ex art. 138 c.p.c., è cioè sempre valida, a prescindere dalla circostanza che la consegna del piego, nel comune in cui ha la propria residenza il destinatario del piego stesso, non sia avvenuta presso la casa di abitazione (Cass. civ., 30 gennaio 2006, n. 1887). Ed anzi, la notifica a mani proprie rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora del notificando (Cass. civ., 2 marzo 2000, n. 2323). Tutto ciò si ripercuote anche sulla disciplina dei termini a comparire, che in caso di notificazione a mani proprie, sono quelli previsti per le notificazioni da eseguirsi in Italia, e non per quelle da compiersi all'estero (Cass. civ., Sez. Un., 3 novembre 2017, n. 26147). Dunque, la notificazione della citazione eseguita a mani proprie del cittadino straniero presso il domicilio che egli abbia in Italia non è soggetta al maggior termine a comparire stabilito dall'art. 163-bis c.p.c. per le notifiche all'estero, avuto riguardo alla ratio della norma, che presume la necessità di un maggior tempo per apprestare dall'estero una congrua difesa in Italia (Cass. civ., 8 gennaio 2014, n. 142).

Identificazione del destinatario

Al fine di verificare se il soggetto al quale l'atto è stato materialmente consegnato è effettivamente il «destinatario», cui si riferisce l'art. 138 c.p.c., occorre aver riguardo alla dichiarazione raccolta dall'ufficiale notificatore, al quale tale soggetto è tenuto a dire la verità: ed infatti le dichiarazioni rese all'atto della consegna all'ufficiale notificatore sono penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 c.p.c. (Cass. civ., 2 marzo 2000, n. 2323; Cass. civ., 23 maggio 2005, n. 10868).

Qualora, poi, vi sia incertezza in ordine alle generalità del soggetto che ha ricevuto la consegna dell'atto, a causa di omissioni o errori nella relata, ricorre la nullità della notificazione soltanto in ipotesi di incertezza assoluta, sicché la nullità è esclusa qualora l'identità del soggetto possa comunque essere ricostruita sulla base dell'analisi complessiva del tenore dell'atto notificato e della relata di notificazione (Cass. civ., 27 marzo 2007, n. 7514; Cass. civ., 11 maggio 2005, n. 9928; Cass. civ., 22 gennaio 2004, n. 1079; Cass. civ., 24 marzo 2003, n. 4275).

La notificazione in mani proprie del difensore

Analoghe regole, inoltre, si applicano al difensore della parte, giacché, ai sensi dell'art. 170, comma 1, c.p.c., è il difensore, dopo la costituzione in giudizio della parte, il destinatario delle notificazioni da eseguirsi nel corso del procedimento (Cass. civ., 25 agosto 2005, n. 17299; Cass. civ., 17 luglio 1999, n. 7613; Cass. civ., 10 giugno 1998, n. 5743; Cass. civ., Sez. Un., 14 giugno 1994, n. 5785; Cass. civ., 26 febbraio 1990, n. 1440).

Quanto agli effetti della notificazione al procuratore costituito in luogo di quella alla parte personalmente, è stato ritenuto che essa costituisca mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non integri un'ipotesi di radicale difformità dal modello legale: si tratta, insomma, di un caso di nullità ai sensi dell'art. 160 c.p.c. (con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione, ex artt. 162, 291 c.p.c., o della sanatoria, ex artt. 156, comma 3, 157, 164 c.p.c.) e non di inesistenza, come tale insuscettibile di sanatoria (Cass. civ., Sez. Un., 17 marzo 2004, n. 5459).

Il rifiuto del destinatario di ricevere la copia

Il comma 2 dell'art. 138 c.p.c. reca l'equiparazione alla notifica in mani proprie del rifiuto da parte del notificando di riceversi la consegna dell'atto.

Si tratta del fenomeno della notificazione virtuale, o finzione di notificazione, la quale si realizza perché la consegna dell'atto da notificare è impedita da un comportamento volontario del notificando: il quale viene in tal modo meno all'obbligo, sottinteso dalla disciplina delle notificazioni, di leale collaborazione, da parte del notificando, ai fini del perfezionamento del procedimento di notificazione. Va da sé che un rifiuto involontario — nella misura in cui esso risulti in concreto verificabile e giustificato — non può dar luogo a rifiuto di notificazione ai sensi dell'art. 138, comma 2, c.p.c.. Ai fini della c.d. notificazione virtuale, il rifiuto di ricevere la copia opposto dal destinatario, deve dunque presentare il carattere di un intenzionale espediente e non deve, invece, risultare imposto da fattori estrinseci e giustificati (Cass., Sez. Un., 26 marzo 1968, n. 935, concernente il rifiuto di ricevere la copia dell'atto legittimamente opposto dall'ex difensore della parte, il quale, nelle more, era stato cancellato dall'albo).

Ciò non vuol dire, naturalmente, che il notificando possa impedire l'effetto della notificazione virtuale allegando la non volontarietà del rifiuto in ragione dell'ignoranza del contenuto dell'atto da notificare (Cass. civ., 17 agosto 1988, n. 4958, in un caso in cui il destinatario di una citazione per convalida di sfratto aveva rifiutato l'atto accompagnando il rifiuto con la dichiarazione di avere già in corso un procedimento avente ad oggetto lo stesso atto). Né, ai fini della giustificazione del rifiuto di notificazione, può assumere rilievo l'errore in cui il notificando sia incorso in ordine alla natura ed al contenuto dell'atto.

Il congegno del rifiuto di notificazione, oltre che nei confronti della persona del notificando, opera nei confronti del domiciliatario, che al notificando integralmente si sostituisce (Cass. civ., 3 giugno 1995, n. 6280; Cass. civ., 4 novembre 2003, n. 16495). Tale principio trova applicazione anche quando il domiciliatario rifiuti di ricevere l'atto allegando la rinuncia o la revoca dell'incarico conferitogli dal notificando, qualora tali eventi non siano stati comunicati, ovvero siano stati comunicati senza porre il notificante in grado di eseguire la notificazione altrove (Cass. civ., 25 novembre 2003, n. 17927; Cass. civ., 4 luglio 1979, n. 3777).

È importante sottolineare, per converso, che non dà luogo a notificazione virtuale il rifiuto di soggetti diversi dal destinatario, ed in particolare dei consegnatari individuati dall'art. 139 c.p.c., rifiuto che determina invece la necessità di procedere con l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. (Cass. civ., Sez. Un., 26 giugno 2002, n. 9325; Cass. civ., 2 giugno 1980, n. 3588). A norma dell'art. 138, comma 2, c.p.c., cioè, il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie soltanto ove sia certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario dell'atto, non essendo consentita una analoga equiparazione nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto da un soggetto del tutto estraneo, oppure se l'accipiens sia un congiunto del destinatario o un addetto alla casa (o, a maggior ragione, un vicino o il portiere), ancorché si tratti di soggetti che altre disposizioni abilitano, in ordine prioritario gradato, alla ricezione dell'atto (Cass. civ., 22 maggio 2013, n. 12545; Cass. civ., 4 giugno 2014, n. 12489).

Il meccanismo della finzione di notificazione o notificazione virtuale si estende alle conseguenze di ordine sostanziale che l'ordinamento di volta in volta ricollega al perfezionamento della notificazione, avuto peraltro riguardo alla disciplina dell'art. 1335 c.c.: così, il termine per l'esercizio della prelazione spettante all'affittuario coltivatore diretto (art. 8 legge n. 590/1965) decorre dal momento della notificazione del preliminare di compravendita e dalla proposta del concedente, ancorché l'affittuario abbia rifiutato di ricevere l'atto (Cass. civ., 28 gennaio 1987, n. 800).

Fattispecie

La notificazione in mani proprie è senz'altro utilizzabile nei confronti dell'imprenditore individuale (Cass. civ., 10 marzo 2000, n. 2814), giacché l'impresa non possiede una soggettività autonoma rispetto all'imprenditore che la esercita, né costituisce vizio della notificazione la circostanza che egli sia stato erroneamente indicato come «legale rappresentante» dell'impresa (Cass. Civ., 2 ottobre 1996, n. 8603).

Viceversa deve ritenersi non sia configurabile, almeno in senso stretto, una notificazione a mani proprie effettuata nei confronti delle persone giuridiche (mentre è ovviamente configurabile, ed anzi normativamente prevista, la notificazione a mani proprie della persona fisica che ha la rappresentanza della persona giuridica, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., il quale richiama espressamente l'art. 138 c.p.c.: v. da ult. Cass. civ., 10 maggio 2017, n. 11455), dal momento che le persone giuridiche operano attraverso le persone fisiche che ne hanno la rappresentanza. Perciò, in caso di notificazione ad una persona giuridica (mediante consegna di copia dell'atto ad uno dei soggetti indicati dall'art. 145, comma 1, c.p.c.) della citazione per convalida di licenza e sfratto, non occorre l'adempimento previsto dall'ultimo comma dell'art. 660 c.p.c., ossia l'invio di un ulteriore avviso dell'avvenuta notificazione, contemplato per l'appunto per il caso che la notificazione non sia stata compiuta a mani proprie del destinatario (Cass. 5 agosto 2002, n. 11702). Nondimeno — va ribadito — il principio stabilito dall'art. 138 c.p.c., secondo cui la notificazione può essere eseguita ovunque il notificando si trovi, opera anche nei confronti delle persone giuridiche nella misura in cui la notificazione nei loro confronti può essere rivolta alle persone specificamente preposte alla ricezione dell'atto per conto dell'ente collettivo (Cass. civ., 2 aprile 1982, n. 2029; Cass. civ., 21 gennaio 1993, n. 704; Cass. civ., 22 agosto 2002, n. 12373). La notifica a mani proprie del legale rappresentante della società, dunque, deve considerarsi in ogni caso validamente effettuata: in virtù per un verso del principio di ordine generale, fissato nell'art. 138 c.p.c., circa la validità della notifica a mani proprie del destinatario, ovunque sia trovato; e, per altro verso, del principio di immedesimazione organica tra la società e le persone che la rappresentano o ne realizzano esecutivamente le finalità: in tal caso, la notificazione, quand'anche irrituale, perché effettuata in luogo diverso da quello previsto dalla legge, non è comunque di per se stessa sanzionata da nullità ai sensi dell'art. 160 c.p.c., il quale la prevede soltanto per la violazione delle regole circa la persona cui l'atto deve essere consegnato (Cass. civ., 12 luglio 2010, n. 16299).

Quanto all'applicabilità della finzione di notificazione in caso di rifiuto dell'atto da parte del curatore fallimentare, il quale abbia dichiarato di essere cessato dall'incarico, è stato stabilito che incombe al notificando provare con idonea documentazione il perdurare del destinatario dell'atto nella sua qualità al momento della notificazione (Cass. civ., 1° agosto 1980, n. 4913).

Analogamente, essendo il condominio un ente sfornito di personalità e autonomia patrimoniale che agisce, in campo sostanziale e processuale, attraverso l'amministratore, tecnico ex art. 46 c.c, le notificazioni vanno effettuate all'amministratore presso il suo domicilio privato ovvero presso lo stabile condominiale, purché esistano locali destinati specificamente allo svolgimento e all'organizzazione dell'attività condominiale; qualora dalla relazione di notifica risulti che il destinatario abbia rifiutato l'atto negando la qualità di amministratore del condominio, deve ritenersi affetta da nullità la relativa notificazione, a meno che il condominio non si costituisca in giudizio o, in caso di mancata costituzione, l'attore non dimostri, ove questa già non risulti aliunde, ovvero non sia pacifica, la sussistenza in capo al soggetto che ha rifiutato l'atto dei poteri rappresentativi del condominio (Cass. civ., 7 luglio 2004, n. 12460).

Nel processo tributario la notificazione a mani proprie è stata accomunata a quelle effettuate ai sensi dell'art. 140 c.p.c. e 149 c.p.c.. Si è detto che, con riguardo al luogo delle notificazioni, l'art. 17 del d.lgs. n. 546/1992 fa in ogni caso salva la «consegna in mani proprie», per cui deve considerarsi valida, anche in presenza di un'elezione di domicilio, la notifica eseguita in tal modo, da identificarsi non solo con quella ex art. 138 c.p.c., ma anche con tutte le altre notificazioni ex art. 140 c.p.c. o a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l'atto venga comunque consegnato a mani del destinatario (Cass. civ., 20 gennaio 2017, n. 1528).

Riferimenti
  • Balena, Notificazione e comunicazione, in Digesto civ., XII, Torino, 1995;
  • Frassinetti, La notificazione nel processo civile, Milano, 2012;
  • Matteini Chiari-Di Marzio, Le notificazioni e i termini nel processo civile, Milano, 2014;
  • Punzi, Notificazione (dir. proc. civ.), in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978.