Giudizio di rinvio e riassunzione: l’inattività delle parti comporta l’estinzione del giudizio

La Redazione
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03 Maggio 2018

Nel rito tributario l'omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, D.Lgs. n. 546/1992.

Nel rito tributario l'omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, D.Lgs. n. 546/1992. Tale estinzione, intervenuta in appello, in giudizio già definito in primo grado con decisione sulla fondatezza delle doglianze del contribuente, determina la cristallizzazione della posizione giuridica sostanziale.