Giudizio di rinvio e riassunzione: l’inattività delle parti comporta l’estinzione del giudizio
03 Maggio 2018
Nel rito tributario l'omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 63, comma secondo, D.Lgs. n. 546/1992. Tale estinzione, intervenuta in appello, in giudizio già definito in primo grado con decisione sulla fondatezza delle doglianze del contribuente, determina la cristallizzazione della posizione giuridica sostanziale. |