La costituzione di un fondo rischi nel concordato con continuità

La Redazione
03 Maggio 2018

In tema di concordato preventivo con continuità aziendale e redazione del piano di riparto finale, la mancata previsione da parte del Giudice Delegato di un accantonamento quantomeno prudenziale ovvero della costituzione di un fondo rischi per le somme versate in virtù di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi e poi successivamente opposti, non costituisce...

In tema di concordato preventivo con continuità aziendale e redazione del piano di riparto finale, la mancata previsione da parte del Giudice Delegato di un accantonamento quantomeno prudenziale ovvero della costituzione di un fondo rischi per le somme versate in virtù di decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi e poi successivamente opposti, non costituisce alcun vizio del provvedimento gravato. Nessuna disposizione della legge fallimentare, infatti, prevede l'obbligatorietà - in fase esecutiva del concordato - di accantonamenti siffatti, risultando pacificamente inapplicabile la disposizione di cui all'art. 113 l.fall. (che peraltro prevede una norma di stretta interpretazione nell'ambito del fallimento, per di più relativa ai soli riparti parziali).

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