Per le Sezioni Unite le firme digitali CAdES e PAdES sono entrambe ammesse ed equivalenti
03 Maggio 2018
Il caso. Una società ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza con la quale il tribunale di Palermo confermava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione di rigetto dell'opposizione contro il provvedimento di accoglimento della contestazione del credito, proposta dai creditori procedenti nel procedimento di espropriazione presso terzi, promosso nei confronti di un Consorzio, il quale non svolgeva attività difensiva. Gli altri intimati, invece, resistevano con controricorsi, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale in capo al difensore della parte. Formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria, con la quale ha sollevato, tra l'altro, questione circa la ritualità della notifica di un controricorso – avvenuta con allegazione al messaggio di PEC di tre file con estensione “.pdf” e non “.p7m”, e quindi da ritenersi privi di firma digitale.
La rimessione alle Sezioni Unite. Con ordinanza interlocutoria, vengono investite le Sezioni Unite della questio juris relativa alla scelta tra l'alternativa PAdES - opzionata da un controricorrente - o CAdES della modalità strutturale dell'atto del processo in forma di documento informatico e firmato da notificare direttamente all'avvocato, circa la configurabilità o meno, al riguardo, di una prescrizione sulla forma dell'atto indispensabile al raggiungimento dello scopo, nonché sull'applicabilità del principio di sanatoria dell'atto nullo nel caso di raggiungimento dello scopo.
Sui modi degli atti del processo in forma di documento informatico. I ricorsi vengono dichiarati inammissibili. Però, al fine di regolare le spese tra ricorrente e uno dei controricorrenti, è necessario delibare l'eccezione difensiva della banca ricorrente circa l'asserita violazione delle disposizioni tecniche sui modi degli «atti del processo in forma di documento informatico».
Firma digitale: formato CAdES e formato PAdES. I Giudici del Supremo Collegio, ripercorrendo la normativa europea e nazionale sul punto, escludono che le disposizioni tecniche tuttora vigenti (anche appunto a livello di diritto dell'UE) comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES. Né sono ravvisabili elementi obiettivi, in dottrina e prassi, per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove il diritto dell'UE e la normativa interna certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”.
Principio di diritto. Pertanto, le Sezioni Unite, ai fini dell'art. 374 c.p.c., enunciano il principio di diritto alla luce del quale: «Secondo il diritto dell'UE e le norme, anche tecniche, di diritto interno, le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”, e devono, quindi, essere riconosciute valide ed efficaci, anche nel processo civile di cassazione, senza eccezione alcuna». |