Competenza in caso di decreto ingiuntivo per il recupero di canoni locatizi di importo inferiore ad euro 5.000

03 Maggio 2018

Il quesito si correla all'esigenza di coerenziare la generale competenza del giudice di pace per le cause in tema di beni mobili fino all'importo di euro 5.000, fissata dall'art. 7 c.p.c., con l'altrettanto generale competenza del tribunale per le controversie in materia locatizia.

Per l'emanazione di un decreto ingiuntivo per un credito fondato su canoni locatizi di importo inferiore ad euro 5.000 è competente il giudice di pace o il tribunale?

Il quesito si correla all'esigenza di coerenziare la generale competenza del giudice di pace per le cause in tema di beni mobili fino all'importo di euro 5.000, fissata dall'art. 7 c.p.c., con l'altrettanto generale competenza del tribunale per le controversie in materia locatizia.

In sostanza, ci si interroga se il criterio della materia prevalga su quello del valore ai fini della individuazione dell'autorità giudiziaria competente all'emanazione del provvedimento monitorio.

La giurisprudenza tradizionale della Suprema Corte tendeva ad escludere la competenza del giudice di pace per tutte le controversie afferenti beni immobili e comunque laddove fosse fissato, come nella specie, un criterio di competenza per materia lo riteneva prevalente a quello per valore.

Peraltro, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno preferito avallare la tesi sino a quel momento minoritaria in virtù della quale è competente il giudice di pace, nei limiti della sua competenza per valore, in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato (Cass. civ., Sez. Un., 19 ottobre 2011, n. 21582). Nell'ampia motivazione della decisione si sottolinea che ciò si correla alla sempre più avvertita esigenza di deflazione del contenzioso giudiziario dei giudici togati, che implica l'attribuzione al giudice di pace delle cause in tema di diritti personali correlate a beni immobili.

La problematicità della questione in esame, nonostante l'intervento delle Sezioni Unite, che pure non sono state smentite nella successiva giurisprudenza di legittimità, permane, venendo in rilievo non soltanto il riferimento dell'art. 7 c.p.c. alle sole controversie relative alle cause relative a beni mobili quanto, altresì, la competenza per materia del tribunale nelle controversie locatizie.

Tuttavia, dalla motivazione della decisione delle Sezioni Unite sembra doversi evincere anche un superamento del generale criterio di prevalenza della competenza per materia su quella per valore, che fa propendere per la soluzione affermativa in ordine alla competenza del giudice di pace per la richiesta in via monitoria del pagamento di canoni di locazione inferiori a 5.000 euro.

Fonte: ilprocessocivile.it

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