L'obbligo di repechage nelle società di un gruppo

Teresa Zappia
03 Maggio 2018

La società facente parte di un gruppo, prima di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è tenuta ad accertare che il lavoratore non sia collocabile presso un'altra società del medesimo gruppo?

La società facente parte di un gruppo, prima di procedere ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è tenuta ad accertare che il lavoratore non sia collocabile presso un'altra società del medesimo gruppo?

Il collegamento economico-funzionale tra società appartenenti al medesimo gruppo non comporta, di per sè, una perdita dell'autonomia di ciascun componente. Il singolo rapporto di lavoro viene, infatti, ad instaurarsi tra la società-datrice ed il lavoratore, non coinvolgendo automaticamente gli altri appartamenti al gruppo, rispetto alle cui organizzazioni non si estenderà l'obbligo di repechage.

Ad una diversa conclusione si perviene qualora sia accertata la sussistenza, in concreto, di un unico centro di imputazione, costituendo il frazionamento in più soggetti una mera simulazione. A tal fine è necessario che sia rinvenibile un unico soggetto direttivo in ragione del coordinamento tecnico ed amministrativo, l'unicità del centro organizzativo-produttivo, un collegamento integrativo tra le attività svolte con perseguimento di un interesse comune, lo svolgimento della prestazione lavorativa indifferentemente presso le diverse imprese.

Si confronti: Cass. civ. sez. VI, 15 febbraio 2013, n. 3842, Cass. sez. lav., 5 gennaio 2017, n. 160, Cass. sez. lav., 26 maggio 2017, n. 13379.

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