Associazione con finalità di terrorismo internazionale. Quanto rilevano il proposito di lotta agli “infedeli” e la vocazione alla Jihad?

03 Maggio 2018

Quali sono gli elementi indiziari da cui si può desumere la condotta di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all'art. 270-bisc.p.?
Massima

I propositi di partire per combattere “gli infedeli”, la vocazione al martirio, l'opera di indottrinamento costituiscono elementi da cui desumere, quantomeno in fase cautelare, la condotta di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'art. 270-bis c.p., a condizione che l'azione del singolo si inserisca nella struttura organizzata, cioè che esista un legame, anche flessibile, ma concreto e consapevole tra l'organizzazione ed il singolo che si assume esserne partecipe.

Il caso

L'indagato veniva fermato perché gravemente indiziato del reato di partecipazione all'organizzazione terroristica denominata “Is - Stato islamico” e di aver svolto, nei confronti di connazionali, attività di istigazione alla commissione di delitti con finalità di terrorismo nonché per la cessione di sostanze stupefacenti di diverso tipo.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia, all'esito dell'udienza di convalida del fermo, disponeva la misura della custodia in carcere soltanto per il reato di cessione di hascisc di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, rigettando nella restante parte la domanda cautelare.

Il tribunale della libertà, in parziale accoglimento dell'appello del pubblico ministero, applicava la misura cautelare anche per il delitto di cessione di cocaina, rigettando il gravame con riferimento alla partecipazione all'organizzazione terroristica.

Avverso questo provvedimento, proponevano ricorso per cassazione sia il pubblico ministero, sia il difensore.

Il primo, deducendo il vizio della motivazione dell'ordinanza, contestava la valutazione “parcellizzata” degli elementi indiziari raccolti nelle indagini, oltre che l'omessa valutazione di talune sommarie informazioni testimoniali raccolte nel corso delle indagini.

La difesa, invece, lamentava che il tribunale, applicando il provvedimento cautelare anche per il reato di cessione di cocaina, si sarebbe limitato a richiamare il contenuto di alcune conversazioni intercettate, senza indicare gli elementi concreti che provassero tale delitto. Sul piano delle esigenze di cautela, poi, il giudizio di pericolosità dell'indagato, che supportava la misura detentiva, sarebbe stato ancorato sulla sola considerazione della sanzione penale astrattamente irrogabile.

La questione

Quali sono gli elementi indiziari da cui si può desumere la condotta di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo anche internazionale di cui all'art. 270-bisc.p.? I propositi di partire per combattere “gli infedeli”, la vocazione al martirio, l'opera di indottrinamento, in particolare, costituiscono indici rivelatori dell'adesione al gruppo? È necessario, inoltre, che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata e che, quindi, esista un legame tra l'associazione terroristica e il singolo?

Non potendo il reato di partecipazione all'organizzazione terroristica consistere nella mera condivisione del programma criminale dell'associazione, in altri termini, quali elementi probatori possono ritenersi sufficienti dimostrare la sussistenza della condotta materiale incriminata e la sua concreta incidenza causale in ordine alla realizzazione del disegno illecito perseguito dal sodalizio?

Il tema si presenta quanto mai complesso, soprattutto a causa della formula di adesione alla struttura sociale proposta dall'Isis e, più in generale, dalle moderne organizzazioni terroristiche di matrice islamica radicale, le quali sono “aperte”, essendo sempre disponibili ad accogliere le vocazioni criminali provenienti da singoli e da gruppi.

Le soluzioni giuridiche

Analizzando gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in materia, la Corte ha ravvisato una tendenza ad allargare l'ambito applicativo del reato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo per rendere efficiente la risposta penale rispetto alle azioni compiute dai moderni nuclei terroristici internazionali, che presentano caratteristiche strutturali peculiari. Essi, infatti, sono strutturati “a cellula” o “a rete”, in modo da poter operare a distanza per mezzo di elementari organizzazioni di uomini e mezzi, e sono stabilmente aperti all'adesione di singoli o di altri gruppi che, condividendone gli scopi, intendono partecipare al loro raggiungimento.

Nella tendenza descritta si può inscrivere l'indirizzo incline a configurare la partecipazione al reato associativo anche nel caso dei c.d. lupi solitari, soggetti che agiscono in totale autonomia rispetto all'organizzazione, e quello che, conformando alle nuove manifestazioni criminali principi consolidati in tema di associazione per delinquere, riconosce l'inserimento nel gruppo anche a fronte di condotte di mera propaganda, di proselitismo o di sollecitazione dell'arruolamento, purché supportate dall'adesione psicologica al programma criminoso dell'associazione medesima.

Assecondando questa impostazione, secondo la Corte, si corre il rischio di svuotare la condotta di partecipazione al reato associativo del suo necessario contenuto materiale, finendo col prescindere dal contributo del singolo, che presenti un'effettiva incidenza causale in ordine alla realizzazione del programma criminoso sociale.

Il rischio evidenziato si rivela in tutta la sua portata nel momento in cui si confronta l'elaborazione giurisprudenziale sul reato in esame con quella in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso. In questo caso, infatti, l'orientamento giurisprudenziale consolidato ravvisa la condotta di partecipazione laddove sia dimostrata l'assunzione di un qualsivoglia ruolo dinamico e funzionale nel gruppo, in esplicazione del quale l'interessato “prende parte” al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (cfr. Cass. pen. SU n. 33748/2005; più di recente, Cass. pen.pen., n. 12554/2016).

Dinanzi alla tendenza descritta, la sentenza in esame ha ribadito che il reato di partecipazione all'associazione con finalità di terrorismo non consiste nella mera adesione ad un programma criminoso o nella mera comunanza di pensiero e di aspirazioni con gli associati (Cass. pen.pen., n. 22719/2013). L'idea, anche se eversiva, se non accompagnata da programmi e comportamenti violenti, riceve tutela nell'ordinamento democratico (Cass. pen. ppen., n. 8952/1987; Cass. pen.pen., n. 3486/2000; Cass. pen.pen., n. 30824/2006; Cass. pen.pen., n. 1072/2006).

Il delitto in esame, invece, presuppone l'esistenza di una struttura criminale, che abbia effettiva capacità operativa, in cui deve inserire la condotta materiale del singolo ovvero il suo “contributo partecipativo”, che non può essere ridotto a semplice adesione psicologica al programma del gruppo.

L'art. 270-bisc.p., in altri termini, disciplina un reato di pericolo presunto, per la cui configurabilità è tuttavia necessaria l'esistenza di una struttura organizzata (che presenti un programma comune fra i partecipanti costituito da progetti concreti e attuali di consumazione di atti di violenza, anche se non è necessaria la predisposizione di specifiche azioni terroristiche, cfr. Cass. pen. pen., n. 2651/2015, dep. 2016), nella quale si inserisca la condotta del singolo, la quale deve presentare un grado di effettività tale da rendere almeno possibile l'attuazione di tale programma criminoso.

Fissati i canoni fondamentali da applicare in questa materia, la decisione in esame affronta il profilo più delicato del tema, che è rappresentato dal limite minimo a partire dal quale un soggetto, che pure compie atti che possono coincidere con quelli attuativi del programma di un'associazione con finalità di terrorismo, “prende parte” alla stessa ai sensi dell'art. 270-bis, comma 2, c.p.

L'inserimento del singolo nella struttura organizzata, infatti, può consistere nell'assunzione di un ruolo operativo nell'organigramma criminale ovvero anche solo nello svolgimento di attività preparatorie rispetto alla esecuzione del programma del gruppo, come il mero supporto logistico all'azioni del gruppo (Cass. pen. n. 25452/2017) o il proselitismo, la diffusione di strumenti di propaganda, l'assistenza agli associati, la raccolta di finanziamenti, la predisposizione di armi, l'acquisizione di documenti falsi, alcune delle quali integranti pure reati autonomi (Cass. pen. n. 46308/2012).

In questo contesto risulta molto delicata la qualificazione dell'attività di indottrinamento e, soprattutto, la manifestazione di propositi eversivi, espressa con la ripetuta disponibilità a partire per “fare jihad”.

Si tratta, infatti, delle condotte più prossime alla mera manifestazione di un pensiero, le quali, però, secondo la Corte, possono rappresentare indici rivelatori dell'inserimento del singolo nel gruppo criminale internazionale anche a condizione che non siano astratte, cioè espressione di un'aspirazione personale o di una condivisione ideologica, ma sorrette da elementi concreti che palesino l'esistenza di un contatto operativo reale tra il singolo e la struttura che consenta di tradurre in pratica i propositi di morte.

Il contributo offerto, in termini diversi, non può essere del tutto ignoto all'associazione terroristica a cui si intende partecipare.

I propositi di partire per combattere “gli infedeli” o la vocazione al martirio, al pari dell'opera di indottrinamento, pertanto, possono costituire elementi da cui desumere, quantomeno in fase cautelare, i gravi indizi di colpevolezza per il reato di "partecipazione" all'associazione di cui all'art. 270-bisc.p. sempre che sussistano dati concreti che rivelino l'esistenza di un collegamento operativo che consenta di tradurre in pratica le intenzioni criminali.

Perché possa affermarsi che la condotta del singolo si inserisca nella struttura, dunque, è necessario riscontrare un legame, anche flessibile, ma concreto e consapevole tra la struttura e il singolo.

La Corte, pertanto, non ha ritenuto condividibili costruzioni giuridiche che, ai fini della configurabilità della condotta di partecipazione, ritengono sufficiente l'adesione del singolo a proposte in incertam personam – quali quelle del sodalizio internazionale – anche nel caso in cui detta adesione non sia accompagnata dalla necessaria conoscenza, anche solo indiretta, mediata o riflessa, di essa da parte della "struttura" internazionale.

Per configurare la partecipazione alla associazione internazionale con finalità di terrorismo, invece, è necessario che l'organizzazione, anche indirettamente, sappia di avere a disposizione o di poter contare su un determinato soggetto. Da qui la necessità della dimostrazione di un minimo di contatto tra il singolo ed il gruppo. Laddove questo sia riscontrato, anche la manifestazione di propositi di martirio o l'indottrinamento possono rappresentare contributi concreti all'azione del sodalizio internazionale.

L'Isis e, in generale, le moderne organizzazioni terroristiche di matrice islamica radicale, propongono una formula di adesione alla struttura sociale che può definirsi “aperta”, perché sono sempre disponibili ad accogliere le vocazioni criminali provenienti da singoli e gruppi (Cass. pen.pen., n. 50189/2017). Questa caratteristica strutturale, tuttavia, non esclude che, al fine di ravvisare la partecipazione al gruppo, debba ricorrere un concreto contatto con chi si assume esserne membro.

Diversamente, si rischia di considerare partecipi dell'associazione internazionale Isis anche coloro che con il sedicente “Stato Islamico” non hanno nessun collegamento, la cui esistenza è ignota al gruppo "madre", i cui rapporti con questa, magari, sono limitati alla mera condivisione di informazioni mediante i più diffusi social network.

La chiamata alla jihad, del resto,può essere onorata anche per mezzo di condotte individuali, autonome e scisse da ogni collegamento, anche solo informativo, con qualsiasi struttura ovvero con la partecipazione ad un gruppo che opera sul territorio ma che, tuttavia, non abbia rapporti con quello “madre” internazionale. In tale ultimo caso, si può semmai configurare la partecipazione, ai sensi dell'art. 270-bisc.p., ad una organizzazione con finalità di terrorismo, di dimensione “locale”, che peraltro appare inidonea ad integrare l'adesione all'organizzazione internazionale Isis, in assenza di accertamenti ulteriori.

Delineati i principi giuridici applicabili, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che il tribunale abbia omesso di valutare, in modo particolare, il profilo relativo ai eventuali contatti esistenti tra l'indagato e «persone intranee al circuito islamista». Nel corso delle indagini, infatti, è emerso che l'indagato, durante un periodo di detenzione sofferto in Marocco, aveva instaurato rapporti con soggetti legati all'Isis.

Il tema, che presenta un assoluto rilievo ai fini della decisione per le ragioni dapprima espresse, è emerso dalle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, che non sono state considerate nel provvedimento del tribunale del riesame.

Alla luce di tale materiale probatorio, nell'ambito di una valutazione unitaria e complessiva, doveva essere letto anche il contenuto dei dialoghi intercettati nonché gli ulteriori elementi probatori portati alla cognizione del collegio, rappresentati dal fatto che l'indagato: a) era stato detenuto in carcere con persone partecipi dell'Isis; b) a seguito di quelle frequentazioni, aveva mutato profondamente il proprio modo di vivere; c) si era allontanato dal Marocco per timore di essere coinvolto nelle operazioni di polizia che avevano smantellato una cellula terroristica; d) era stato arrestato in Turchia; e) aveva intrattenuto, secondo più fonti dichiarative, contatti reali con soggetti siro-iracheni, appartenenti a gruppi jihadisti.

È stato ritenuto fondato, pertanto, l'assunto del pubblico ministero secondo cui il tribunale avrebbe compiuto una verifica parcellizzata e atomistica dei numerosi ed ulteriori elementi indiziari. Esemplificativa di tale errato modo di procedere è la valutazione fornita rispetto al tema delle esternazioni compiute in occasione della diffusione delle notizie degli attentati terroristici. Secondo la Suprema Corte, «l'esaltazione di un'organizzazione terroristica, l'invito ad aderirvi, la "militanza ideologica" hanno una valenza diversa se compiuti da un soggetto che abbia davvero rapporti con l'associazione terroristica di cui parla, ovvero, viceversa, da una persona del tutto slegata da contesti di criminalità organizzata; si tratta di condotte che possono rendere complessa la distinzione tra la libera posizione ideologica ed il fatto penalmente rilevante, a sua volta astrattamente riconducibile a diverse fattispecie eterogenee, che vanno dai comuni reati d'opinione, al delitto d'associazione con finalità di terrorismo, passando per un nutrito catalogo di ipotesi intermedie».

Rispetto a questi profili, il Tribunale si è limitato ad escludere la sussistenza, oltre che della partecipazione all'associazione terroristica, pure del reato di cui all'art. 414 c.p., perché i discorsi dell'indagato non erano pubblici.

La Corte, infine, ha accolto anche il ricorso proposto dalla difesa, reputando meramente apparente anche la motivazione in ordine alla gravità indiziaria del reato di cessione di cocaina. La motivazione di tale atto, infatti, consisteva nel solo richiama di talune fonti di prova, senza l'indicazione di un elemento concreto che confermasse l'ipotesi accusatoria.

Osservazioni

La sentenza in esame si segnala per lo sforzo ricostruttivo teso a ricondurre l'elaborazione giurisprudenziale in tema di partecipazione all'associazione per delinquere con finalità di terrorismo anche internazionale ai principi fondamentali del diritto penale in tema di materialità della condotta.

La decisione, in modo particolare, si sofferma su comportamenti che possono essere definiti meramente preparatori o prodromici all'attività terroristica. Si allude alle condotte di proselitismo, di propaganda, di indottrinamento o all'affermazione del proposito di fare jihad o di combattere “gli infedeli”. Si tratta di condotte di difficile qualificazione giuridica, perché sono quelle più facilmente riconducibili ad una manifestazione del pensiero.

La Corte ha ribadito che l'art. 270-bisc.p. non incrimina la manifestazione di una idea, anche se consiste nella condivisione del programma di un gruppo terroristico. In uno Stato democratico, l'espressione di un pensiero, anche se eversivo, se non accompagnata dalla predisposizione di un programma e comportamenti violenti, riceve tutela dall'ordinamento (Cass. pen. n. 8952/1987; Cass. pen., n. 3486/2000; Cass. pen.,n. 30824/2006; Cass. pen., n. 1072/2006).

Tali condotte, tuttavia, soprattutto nella fase cautelare, nelle ipotesi in cui siano sorrette da elementi concreti che palesino l'esistenza di un contatto tra il singolo e la struttura criminale, tuttavia,possono costituire indici rivelatori dell'inserimento del singolo nel gruppo internazionale, dunque indici di partecipazione al sodalizio.

La partecipazione ad un'associazione, in altri termini, presuppone che la condotta del singolo si inserisca nella struttura. A tale scopo è necessario riscontrare un legame, un contatto operativo, concreto e consapevole, tra l'organizzazione e il singolo. Ove questo sia dimostrato, assumono rilievo anche azioni che altrimenti non sarebbero punibili.

Dalla decisione in esame, invero, traspare come la Corte abbia piena consapevolezza che, su questi profili, si gioca molto dell'effettività della risposta sanzionatoria rispetto al fenomeno della partecipazione alle associazioni terroristiche internazionali di matrice islamica.

Ed infatti, pur pretendendo la dimostrazione del suddetto legame operativo, ha precisato che esso si risolve nell'accertamento di un qualsiasi contatto di colui che si assume “partecipe”, anche “flessibile” (alludendo, verosimilmente, anche alla natura duttile ed adattabile alle situazioni concrete), con persone partecipi dell'Isis (nella specie, è stato precisato che il Tribunale avrebbe dovuto specificamente valutare, tra l'altro, il fatto che l'indagato era stato detenuto con persone affiliate a detta organizzazione terroristica e, in seguito, aveva mutato il proprio modo di vivere). Non occorre dimostrare uno stabile inserimento nell'apparato dell'associazione, né l'assunzione di una specifica funzione, né, a maggior ragione, una formale adesione (che, peraltro, questo tipo di associazione criminale non presuppone).

È sufficiente, da un lato, che il partecipe si metta a disposizione della rete per attuare il programma terroristico, offrendo un contributo che può assumere la forma più diversa; dall'altro, che l'organizzazione sappia di poter contare su tale aderente.

In alternativa, secondo quanto condivisibilmente affermato dalla decisione illustrata, sussistendo la pluralità soggettiva necessaria, si può configurare la partecipazione ad una organizzazione con finalità di terrorismo di dimensione “locale”, al limite riconducibile al paradigma normativo dell'art. 270-bisc.p. ma da essa non può farsi discendere automaticamente l'inserimento nell'organizzazione internazionale Isis.

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