Incompetenza del giudice di pace e riassunzione al tribunale: il contributo unificato si paga nuovamente
04 Maggio 2018
Il caso. La vicenda trae origine da una cartella di pagamento con la quale il Ministero della Giustizia intimava il pagamento del contributo unificato relativo ad una causa instaurata dinanzi al giudice di pace e successivamente traslata al tribunale a seguito della declaratoria di incompetenza del primo. Parte ricorrente, impugnando con ricorso la cartella di pagamento, deduceva la illegittimità della pretesa inerente il pagamento del contributo unificato poiché già pagato al momento della iscrizione a ruolo della causa dinanzi al tribunale. La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso sostenendo che «non è possibile pretendere di pagare due volte trattandosi sostanzialmente dello stesso processo traslato dal giudice di pace al tribunale». La commissione regionale confermava la pronuncia impugnata.
Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza.
Contributo unificato. Il Collegio ricorda sul punto quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, d.P.R. n. 115/2002. Anche se la legge, osservano i Giudici, non menziona il caso di riassunzione della causa a seguito di dichiarazione di incompetenza, il contributo unificato ha la funzione di coprire il “costo” di funzionamento della macchina processuale ed è la forfetizzazione dei tributi giudiziari dovuti secondo la legislazione per ogni atto del processo.
Dichiarazione di incompetenza. Orbene, nel caso in cui il processo venga instaurato e si svolga dinanzi ad un ufficio giudiziario e poi, a seguito di dichiarazione di incompetenza del giudice adito, sia traslato di fronte ad altro ufficio, vengono attivate due macchine processuali e ciascuna di esse ha i propri costi.
Nuova iscrizione a ruolo, nuovo pagamento del contributo unificato. Pertanto, alla nuova iscrizione a ruolo di fronte al giudice individuato come competente si correla la debenza di un nuovo pagamento del contributo unificato.
In ragione di tali considerazioni, la Suprema Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso. |