Danno biologico e danno morale: la liquidazione è congiunta secondo le tabelle milanesi
04 Maggio 2018
IL CASO Il Tribunale di Avezzano accoglie parzialmente la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta nei confronti del Comune dai genitori di un ragazzino, in proprio e quali esercenti la patria potestà sul minore, per il ristoro dei danni da lui subiti in seguito alla caduta dalla sua bicicletta cagionata da una sconnessione stradale, e liquida il danno patrimoniale nella misura base individuata dalle Tabelle di Milano. Il giudice di prime cure aveva evidenziato che, essendo stata di breve durata l'inabilità totale, pari a soli 30 gg, e non essendo altresì possibile rinvenire alcuna prova della connessione tra infortunio e mancata promozione scolastica del minore, non vi erano i presupposti per l'incremento del quantum in relazione alla fattispecie concreta. La Corte d'Appello de L'Aquila, successivamente adita, conferma la decisione di prime cure, dichiarando di aderire alla concezione unitaria del danno non patrimoniale ex Cass. civ. n. 26972/2008. Il danneggiato, divenuto maggiorenne, ricorre ora in Cassazione.
LIQUIDAZIONE AUTONOMA DEL DANNO MORALE? La Suprema Corte dichiara infondato il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la mancata liquidazione autonoma del danno morale, ritenendolo non compreso nel biologico. Ricorda la Cassazione che le Tabelle milanesi non hanno in alcun modo cancellato il danno morale, bensì hanno provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale da lesione permanente all'integrità fisica, il cd. danno biologico, e del danno derivante dalle lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva, ossia il danno morale.
CORRETTA LA LIQUIDAZIONE CONGIUNTA DELLE TABELLE MILANESI Le tabelle del Tribunale di Milano, pur mantenendo la distinzione concettuale tra le due species di danno, hanno provveduto alla «liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale, determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno» (ex multis, Cass. civ., n. 5243/2014). La Corte territoriale, afferma la Cassazione, ha dunque correttamente liquidato il complessivo danno non patrimoniale provvedendo ad una liquidazione congiunta in applicazione delle tabelle, non omettendo, dunque, di considerare anche il danno morale perché già compreso nel danno non patrimoniale liquidato.
VALUTAZIONE DI FATTO RIMESSA AL MERITO Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento del nesso di causalità tra fatto illecito ed evento del danno, dal momento che la Corte territoriale aveva ritenuto insussistente, ai fini della personalizzazione del danno lamentato, la prova del nesso causale tra infortunio e mancata promozione scolastica. La Suprema Corte ritiene inammissibile tale censura, e ricorda che la valutazione di fatto rimane di competenza esclusiva del giudice di merito. Rigetta dunque il ricorso e condanna il danneggiato al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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