Limiti alla revisione della stima dei beni conferiti nell’aumento di capitale

La Redazione
04 Maggio 2018

Il socio che ha votato a favore dell'aumento di capitale con conferimento di beni in natura, effettuato ex artt. 2343-bis e 2343-ter c.c., ha diritto di chiedere, ai sensi dell'art. 2440, comma 6, c.c., che si proceda ad una nuova valutazione ex art. 2343 c.c.

Il socio che ha votato a favore dell'aumento di capitale con conferimento di beni in natura, effettuato ex artt. 2343-bis e 2343-ter c.c., ha diritto di chiedere, ai sensi dell'art. 2440, comma 6, c.c., che si proceda ad una nuova valutazione ex art. 2343 c.c. Il voto favorevole all'aumento di capitale de quo contiene una riserva ex lege di avanzare richiesta di nuova valutazione dei conferimenti di beni.

Sempre in tema di aumento di capitale, con l'iscrizione nel registro delle imprese delle dichiarazioni di cui agli artt. 2444 e 2343-quater, comma 3, c.c., si determina, ex art. 2379-ter, comma 2, c.c. un effetto preclusivo che include le modalità di determinazione del valore dei beni conferiti in natura ex art. 2343-ter e 2343-quater c.c.

Il deposito presso il registro delle imprese della dichiarazione di congruità del valore dei beni conferiti rispetto a quello loro attribuito al fine dell'aumento di capitale e della dichiarazione di avvenuta esecuzione dell'aumento di capitale, preclude una pronuncia di invalidità della deliberazione impugnata.

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