Il licenziamento è legittimo se il datore dimostra l’impossibilità di repechage
04 Maggio 2018
La Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda volta ad ottenere la declaratoria di illegittimità e reintegra con effetti risarcitori (ex art. 18 St. Lav) proposta da una lavoratrice che, assunta da una società cooperativa aggiudicataria di un contratto appalto, era stata licenziata all'esito della cessazione dello stesso. La dipendente ricorreva per cassazione.
La Corte, nel rigettare il ricorso della donna, ha affermato che la concreta l'impossibilità di repechage fosse stata validamente documentata dal datore e che la Corte territoriale avesse correttamente verificato la veridicità delle motivazioni addotte dall'impresa.
Inoltre la Cassazione ha ribadito il principio già affermato dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. n. 10790/2017) secondo cui “costituisce prova nuova indispensabile, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola e confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o pe altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado”. |