ATI e proseguimento del contratto di appalto nel concordato

La Redazione
07 Maggio 2018

Nell'ipotesi di contratti di appalto stipulati con un'ATI, le stazioni appaltanti possono provvedere - ai sensi dell'art. 118, comma 3 bis, c.a - al pagamento diretto degli “atisti” indicati nell'istanza di parte per gli importi non ancora versati alla mandataria.

Nell'ipotesi di contratti di appalto stipulati con un'ATI, le stazioni appaltanti possono provvedere - ai sensi dell'art. 118, comma 3 bis, c.a - al pagamento diretto degli “atisti” indicati nell'istanza di parte per gli importi non ancora versati alla mandataria.

Il contratto di mandato all'incasso accessorio al contratto di appalto, che è la fonte di tale obbligo, infatti, persiste durante la pendenza del concordato (in assenza dell'utilizzo dello strumento di cui all'art. 169-bis l.fall.) sicché sia le somme accreditate prima del deposito della domanda di concordato, sia quelle depositate dopo possono essere attribuite alle atiste – quale esecuzione di un obbligo giuridico di natura ordinaria perché di fatto coincidente con una mera partita di giro non incidente sul patrimonio sociale, trattandosi di somme altrui non confuse – senza necessità di autorizzazione.

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