Esattore che agisce oltre i confini territoriali: pignoramento nullo

La Redazione
07 Maggio 2018

I Giudici della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10701/2018, hanno sancito che se l'esattore pignora un bene al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la disposizione viene annullata.

Cosa succede se l'esattore pignora un bene al di fuori del proprio ambito territoriale di competenza? Tale disposizione viene annullata, come disposto dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 4 maggio 2018 n. 10701. I Giudici della Corte Suprema hanno infatti accolto il ricorso di un contribuente, che si era visto pignorare le somme presenti sul proprio conto corrente bancario. L'uomo, ricorrendo in Cassazione contro Equitalia Nord, evidenziava, tra le altre cose, che il pignoramento era stato eseguito dall'agente della riscossione fuori dal proprio ambito territoriale (non solo in un'altra Provincia, ma addirittura in un'altra Regione) in violazione dell'art. 46 del d.P.R. n. 602/1973.

La Sezione Tributaria Civile della Suprema Corte ha accolto il ricorso. «L'art. 46 del d.P.R. n. 602/1973 stabilisce che il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito deve procedere. Infatti, il concessionario è titolare di una potestà esecutiva limitata all'ambito territoriale assegnatogli con il provvedimento di concessione che coincide con la provincia», hanno osservato gli Ermellini. Nessuna delega, tuttavia, era stata effettuata nel caso in esame. I Giudici, accogliendo il gravame del contribuente, hanno cassato la sentenza impugnata, condannando Equitalia a rifondere le spese del giudizio di legittimità.

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