Domanda qualificata come opposizione all'esecuzione: la sospensione feriale non si applica
07 Maggio 2018
Il caso. Il tribunale di Roma dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto contro la decisione del giudice di pace, ritenendo che, essendo il giudizio introdotto in primo grado un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., a tale giudizio non era applicabile la sospensione feriale dei termini.
Contro tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il soccombente sostenendo l'erronea qualificazione della domanda da lui proposta.
Domanda qualificata dal giudice a quo come opposizione all'esecuzione. Il Collegio osserva che il giudice di primo grado qualificò la domanda come «opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.». Qualificata in tali termini la domanda dal giudice di pace, l'opponente aveva dunque l'obbligo di impugnare la sentenza con le forme e con i termini, previsti per l'azione «così come qualificata dal giudice, e non in base ai termini previsti per l'azione così come lui voleva che si qualificasse».
Nessuna sospensione feriale. Sul punto, ricordano i Giudici, è stato affermato che la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive. Per stabilire se una domanda rientri nelle opposizioni esecutive deve aversi riguardo al cd. principio dell'apparenza alla luce del quale «il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito che si sarebbe dovuto applicare» (cfr., ex multis, Cass. civ., n. 171/2012).
Per tale ragione, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso. |