La ragionevole correlazione temporale tra manifestazione di pericolosità e formazione del patrimonio oggetto di confisca di prevenzione

07 Maggio 2018

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la necessaria correlazione cronologica tra manifestazioni di pericolosità sociale e momento di formazione del patrimonio ...
Massima

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, la necessaria correlazione cronologica tra manifestazioni di pericolosità sociale e momento di formazione del patrimonio oggetto di confisca non può essere intesa nel senso che in tanto possa sussistere un collegamento tra beni di provenienza illecita e condotta criminosa (individuabile nella partecipazione a un sodalizio criminale, accertata con sentenza irrevocabile di condanna), in quanto il relativo acquisto sia stato effettuato perdurante la condizione di associato a delinquere, determinandosi altrimenti una sovrapposizione tra condizione di soggetto socialmente pericoloso e applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali, esclusa esplicitamente dall'art. 18 del codice antimafia.

Il caso

Con decreto del 20 ottobre 2017 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma del provvedimento emesso dal tribunale della stessa città, revocava la sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e confermava, invece, la confisca del patrimonio riconducibile al proposto (soggetto irrevocabilmente condannato, tra l'altro, per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso) e alla moglie.

Avverso l'indicato decreto costoro presentavano ricorso per cassazione, lamentando in via principale il difetto della necessaria correlazione temporale tra l'epoca in cui si sarebbe manifestata la pericolosità sociale dell'interessato e il momento di acquisto dei beni oggetto di ablazione: in specie, la sua pericolosità sarebbe cessata, secondo lo stesso giudice di merito, dal momento dell'esecuzione nei suoi confronti di una misura cautelare per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., laddove i cespiti confiscati erano entrati nel suo patrimonio in un arco temporale diverso e successivo.

Mentre la procura generale aveva chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi, la Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha disposto il rigetto degli stessi ritenendone la infondatezza.

La questione

Nel caso in esame, appare di prioritario rilievo dogmatico la ricostruzione del percorso argomentativo che conduce la Corte a specificare (e comunque ad adeguare alle peculiarità del caso concreto posto al suo esame) il dictum delle Sezioni unite, n. 4880/2014, ric. Spinelli, in tema di raccordo cronologico tra il momento in cui si sono espresse le manifestazioni di pericolosità sociale del proposto e l'epoca di formazione del patrimonio oggetto di confisca di prevenzione.

È noto che in quel caso la Corte chiarì – in merito alla nozione di ragionevole correlazione temporaletra la fase di locupletazione e quella relativa all'acquisto di beni esorbitanti dalle legittime attività del proposto – che la pericolosità sociale, oltre a essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo con la conseguenza che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale; invece, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, ovvero se siano individuabili un momento iniziale e un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto, oppure soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Cass. pen., Sez. unite, 26 giugno 2014, n. 4880, Spìnelli ed altro).

Questo principio è stato, più di recente, ribadito dalla Suprema Corte, che ha evidenziato come, ove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale e il termine finale della pericolosità sociale qualificata, siano suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita (Cass. pen., Sez. VI, 17 maggio 2017, n. 31634, Lamberti e altro).

Il quesito che oggi la Corte è chiamata a risolvere attiene proprio all'ipotesi in cui i beni oggetto di ablazione siano entrati nel patrimonio del soggetto proposto in un momento successivo alla cessazione delle condizioni di pericolosità, nel caso di specie agganciata al venir meno della permanenza del delitto associativo per il quale vi era stata condanna irrevocabile: si giunge a ritenere conforme alla legge il provvedimento ablativo di merito sostenendo che non esiste nel sistema normativo prevenzionale alcuna norma che giustifichi uno stringente raccordo cronologico tra la fase di insorgenza dell'illecita accumulazione di denaro e il relativo reimpiego, determinandosi – diversamente opinando – un'indebita sovrapposizione tra la condizione di soggetto socialmente pericoloso e l'applicabilità nei suoi confronti delle misure di prevenzione personali.

Le soluzioni giuridiche

La Corte, per risolvere la questione posta al suo esame, prende le mosse da un'analitica disamina del quadro normativo e giurisprudenziale formatosi nel corso degli anni in subiecta materia, operando su un molteplice versante ricostruttivo.

In primis, tratteggia l'evoluzione legislativa che ha condotto (partendo dalle riforme del biennio 2008-2009 e giungendo fino all'art. 18 del vigente codice antimafia) al progressivo sganciamento delle misure patrimoniali da quelle personali osservando che, nel caso di specie, la peculiare circostanza che il substrato probatorio sul quale era stata ancorata la valutazione di pericolosità sociale consistesse in una condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. avrebbe potuto consentire anche la confisca dei beni mediante lo strumento “gemello” della confisca ex art. 12-sexies del d.l. 306/1992.

Il collegamento concettuale con la c.d. confisca allargata permette, poi, alla Corte di condurre oltre il proprio ragionamento in punto di correlazione temporale tra epoca di acquisto dei beni e momento in cui si manifesta la pericolosità dell'interessato, citando la rilevante pronuncia con cui recentemente la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione sollevata proprio in ordine a tale norma, evidenziando che la tesi della ragionevolezza temporale risponde all'esigenza di evitare «un'abnorme dilatazione della sfera di operatività dell'istituto della confisca allargata, il quale legittimerebbe – anche a fronte della condanna per un singolo reato compreso nella lista – un monitoraggio patrimoniale esteso all'intera vita del condannato» (così Corte cost., sentenza n. 33/2018).

Ulteriori elementi di valutazione vengono offerti dagli univoci dicta che promanano dalla direttiva 2014/42/Ue del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato dell'Unione europea: come, infatti, illustra il punto 21 del preambolo e come poi sancisce l'art. 5 dello strumento sovranazionale innanzi evocato, è previsto che gli Stati membri dell'Unione sono chiamati ad adottare «le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono ad una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l'autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose».

Il concorso delle citate spinte di matrice costituzionale e sovranazionale induce, quindi, a individuare due paradigmi logici validi sia in punto di confisca estesa che di confisca di prevenzione: il primo è rappresentato dall'esigenza che si presupponga a monte una qualche condotta criminosa che sia, in sé, foriera di un'illecita accumulazione di denaro o altri beni, mentre il secondo impone che la derivazione dell'illecito arricchimento possa essere tratta da tutte le circostanze del caso di specie tra le quali, in particolare, finisce per assumere una pregnanza contenutistica determinante quella dell'incoerenza economica tra il valore di quei beni e il reddito legittimo della persona cui l'illecita condotta viene a essere ascritta.

Il primo corollario che da tutto ciò trae la Corte è che – ove la misura di prevenzione origini, come nel caso in esame, non dal semplice indizio di appartenenza a un'associazione di stampo mafioso, bensì da un accertamento giurisdizionale (peraltro, definitivo) circa la partecipazione del proposto a una consorteria di tal genere – il primo termine di riferimento dell'applicabilità della confisca (allargata o di prevenzione) può dirsi integralmente soddisfatto.

Seconda, importante, conclusione che discende dai principi testé richiamati è che non può dilatarsi il concetto di correlazione temporale fino al punto di affermare che in tanto possa sussistere un collegamento tra beni di illecita provenienza e condotta criminosa in quanto il relativo acquisto sia stato effettuato nel perdurare della condizione di associato a delinquere: ciò, infatti, determinerebbe di fatto una sorta di “condono” per tutte le acquisizioni che, pur effettuate con una provvista creata mediante la condotta illecita, si siano poi estrinsecate, come momento perfezionativo, in una fase temporale successiva alla perdita di quella condizione soggettiva di pericolosità.

E, alla fine, significherebbe far surrettiziamente “rientrare dalla finestra” ciò che il Legislatore ha fatto “uscire dalla porta” con le novelle del 2008-2009, ovvero il necessario aggancio tra misure di prevenzione personali e patrimoniali, con la correlativa sovrapposizione tra la condizione di soggetto socialmente pericoloso e l'applicabilità nei suoi confronti della confisca di prevenzione.

Depongono in tal senso, inoltre, sia la circostanza che la confisca di prevenzione presenti connotati dì pericolosità in rem e sia il dato, di comune esperienza, secondo il quale l'autore di reati destinati direttamente o indirettamente a generare un arricchimento sul versante patrimoniale evita, di regola, di provocare fenomeni di “appariscenza” del suo nuovo status economico, ontologicamente incompatibile con i redditi dichiarati o l'attività svolta.

Ultimo tassello che la Corte individua come necessario per giustificare l'ablazione, pur in presenza di un dies ad quem ben individuato di cessazione della pericolosità sociale, è la mancanza di fondate deduzioni idonee ad asseverare la legittima provenienza dei beni: infatti, allorché gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata riconosciuta la pericolosità qualificata e il giudice del merito dia conto dell'esistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi che dette acquisizioni patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della provvista formatasi nel periodo di illecita attività, legittimamente può applicarsi la misura ablatoria, ritenendosi persistente un collegamento di tipo logico tra la pericolosità del proposto e l'incremento patrimoniale non giustificato che ha generato i beni oggetto di confisca.

D'altra parte – si conclude – il parametro della ragionevolezza temporale innanzi tratteggiato non esclude la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi di accumulazioni patrimoniali, anche se materializzatesi in momenti di gran lunga successivi alla cessazione delle condizioni di pericolosità soggettiva, proprio all'epoca di permanenza di quelle stesse condizioni: diversamente opinando, infatti, il dato temporale, anziché fungere da indice della logicità di un costrutto argomentativo sulla cui base dedurre l'esistenza dei presupposti, diverrebbe esso stesso parametro di discrimine ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, deduzione che né la lettera, né la ratio del nostro sistema possono consentire.

Osservazioni

La sentenza in commento appare interessante perché, attraverso una disamina “trasversale” di istituti e concetti propri del sistema nazionale di contrasto ai patrimoni criminali, reinterpreta e specifica le conclusioni cui erano giunte le Sezioni unite nella nota sentenza n. 4880/2014, ric. Spinelli.

Lo fa attingendo all'elaborazione legislativa e giurisprudenziale stratificatasi nel corso degli ultimi anni con riguardo ad almeno due macro-aree tematiche: l'applicabilità disgiunta di misure personali e patrimoniali (approdo che la Corte utilizza per rafforzare il proprio ragionamento in tema di ricostruzione del raccordo cronologico tra epoca in cui si è manifestata la pericolosità sociale e formazione del patrimonio oggetto di ablazione) e la “perimetrazione temporale” nei termini innanzi indicati; tale ultimo concetto viene sviluppato nel quadro della più vasta tematica relativa all'incidenza del dato cronologico sull'efficace dispiegarsi dell'azione di prevenzione, oggetto di un serrato dibattito giurisprudenziale soprattutto con riferimento all'attualità della pericolosità sociale e alla possibilità di ritenerla integrata in base a ragionamenti di tipo presuntivo (si pensi, ad esempio, alla recentissima sentenza delle Sezioni unite penali della Cassazione, n. 111/2018, ric. Gattuso, in tema di presunzione di attualità della pericolosità sociale).

Sotto il primo profilo, giova ricordare che l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 159 del 2011 costituisce la fonte normativa del principio dell'autonomia della confisca nel procedimento di prevenzione; tale norma recepisce l'art. 10, comma 6-bis, lett. c), l. 24 luglio 2008, n. 125 (c.d. primo pacchetto sicurezza), che per la prima volta codificava il criterio dell' applicabilità “disgiunta” delle misure di prevenzione equindi la regola, di estrema novità, secondo la quale ilprocedimento per l'applicazione della misura patrimonialepoteva svolgersi in maniera autonoma da quello perl'applicazione della misura di natura personale, demolendo un sistema antico fondato sulla regola inderogabile dellaprevia applicazione della misura personale qualeindefettibile presupposto per l'adozione della ben piùgravosa misura patrimoniale.

La nuova disposizione è andata a intaccare, quindi, un procedimento di prevenzione caratterizzato ontologicamente dall'andamento parallelo della misurapersonale e reale nel senso della sussistenza di unapregiudiziale soggettiva all'ablazione reale, che veniva percosì dire autorizzata all'esito di un percorso conoscitivopositivo sulla pericolosità del soggetto che – pur potendosussistere al momento della decisione sulla confisca oanche precedentemente – rivestiva carattere di elementoindefettibile.

In altri termini, era il requisito della pericolosità del soggetto proposto a innescare il meccanismo della confisca, inquanto (a differenza di ciò che avviene nell'ambito delprocedimento penale) i beni dei quali si chiede l'ablazionestatale, in sé neutri quali cespiti patrimoniali non derivandoda reato, vengono sottratti al circuito economico inconsiderazione della loro derivazione illecita, o perché divalore sproporzionato al reddito di chi li detiene.

Nella giurisprudenza il nesso di presupposizione tra misure personali e patrimoniali aveva, peraltro, visto restringersi progressivamente il proprio spazio di operatività in parallelo con il diffondersi di quell'impostazione secondo cui la ratio della confisca in analisi «comprende ma eccede quella delle misure di prevenzione, consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al circuito economico di origine per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo» (Corte costituzionale,sentenza 8 ottobre 1996, n. 335) e della tesi secondo cui la confisca non viene meno a seguito della morte del proposto, intervenuta prima della definitività del provvedimento, purché fossero stati accertati i presupposti di pericolosità qualificata dell'interessato e di indimostrata legittima provenienza dei beni oggetto di intervento ablatorio statuale (Cass. pen., Sez. unite, 17 luglio 1996, Simonelli).

Il nuovo assetto comporta, comunque, che il giudice accerti in via incidentale l'inquadrabilità del proposto nelle categorie soggettive previste dalla legge ancorché, come precisato dalla l. 15 luglio 2009, n. 94, (c.d. secondo pacchetto sicurezza), l'applicazione della misura patrimoniale prescinda da ogni valutazione in ordine all'attuale pericolosità sociale del suo destinatario (vale a dire, come espressamente prevede la citata norma, al momento della richiesta).

Invero, dalla lettura dei lavori preparatori della riforma del 2008 era emerso chiaramente l'obiettivo di passare da un controllo della pericolosità personale a uno di tipo strettamente patrimoniale poiché il bene di genesi illecita, immesso nel circuito economico, condizionava meccanismi e dinamiche di formazione e circolazione della ricchezza minando, così, le fondamenta di una corretta economia di mercato.

La compatibilità del nuovo sistema con i principi costituzionali è stata esaminata dalla Corte di cassazione, che ha chiarito che «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis, comma 6-bis, l. 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato dall'art. 2, comma 22, l. 15 luglio 2009, n. 94, nella parte in cui consente l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniale a prescindere dal requisito della pericolosità attuale del proposto, in relazione agli artt. 41 e 42 Cost., in quanto i diritti costituzionalmente tutelati di proprietà e iniziativa economica possono essere limitati rispettivamente in funzione sociale (art. 42, comma 2,Cost.) e nell'interesse delle esigenze di sicurezza ed utilità generale (art. 41, comma 2, Cost.) secondo contenuti le cui concrete modulazioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, tenuto conto della necessità di perseguire un'esigenza generalmente condivisa di sottrarre i patrimoni accumulati illecitamente alla disponibilità dei soggetti che non possono dimostrarne la legittima provenienza» (Cass. pen., Sez. VI, 18 ottobre 2012, n. 10153).

Il secondo profilo analizzato nella sentenza in commento è quello concernente la correlazione temporale fra gli indizi sull'appartenenza del soggetto a un'associazione di tipo mafioso e l'acquisto dei beni oggetto di ablazione.

Probabilmente il punto d'inizio del dibattito sul tema può essere rinvenuto in una nota pronuncia della Corte di cassazione a Sezioni unite (Cass. pen., Sez. unite, 19 gennaio 2004, n. 920, ric. Montella) ove, intervenendo sull'istituto (diverso ma inscindibilmente correlato) della confisca ex art. 12-sexies d.l. 306/1992, si era rimarcato come detta forma di ablazione conseguisse a condanna per uno dei reati tipici, allorché risultasse provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito dichiarato dal condannato o i proventi della sua attività economica e il valore economico dei beni da confiscare e non sussistesse una giustificazione credibile circa la provenienza di essi, di talché – essendo irrilevante il requisito della pertinenzialità del bene rispetto al reato per cui si è proceduto – la confisca dei singoli beni non poteva essere esclusa per il fatto che essi fossero stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui era intervenuta condanna, ovvero perché il loro valore superasse il provento del medesimo reato.

In sostanza, si giungeva a una sensibile riduzione del nesso di pertinenzialitàtra bene oggetto del vincolo e condotta illecita in forza della natura, di tale strumento, di misura di sicurezza amministrativa con funzione “anche dissuasiva”e senza che ciò contrastasse con la presunzione costituzionale di non colpevolezza, in quanto il giudizio de quo ha a oggetto unicamente l'ablazione di patrimoni e non già la privazione della libertà personale.

Parte della giurisprudenza aveva desunto da ciò la natura unitaria dei due istituti ritenendo possibile, anche in tema di misure di prevenzione patrimoniali, non solo prescindere dalla prova dell'esistenza di un nesso di pertinenzialità tra acquisto del bene e condotta illecita (recte indizi di pericolosità) ma anche dalla correlazione cronologica tra l'epoca di formazione del patrimonio e il momento in cui si fosse cristallizzata la prova circa l'appartenenza del prevenuto alla criminalità organizzata (cfr. Cass. pen., Sez. unite, n. 29022/2001, ric. Derouach, e Sez. II, n. 10455 e 10456/2005, ric. Saraceno).

Di segno opposto l'orientamento secondo il quale le affinità indiscutibili tra le due forme di confisca non giustificano la conclusione di una pretesa coincidenza di discipline dei due distinti provvedimenti espropriativi: l'uno, infatti, consegue al pieno accertamento della responsabilità in sede penale, mentre l'altro è connesso alla verifica di un complesso indiziario circa la probabile appartenenza del soggetto ad un'associazione mafiosa. Ne consegue, secondo la Corte, l'assoluta rilevanza della necessità di verificare la relazione di connessione temporale tra la pericolosità del proposto e l'acquisizione dei beni oggetto del provvedimento ablativo, non potendosi ritenere legittima la confisca dei beni entrati nel patrimonio del soggetto indiziato di appartenenza ad associazione mafiosa in epoca non riconducibile a quella dell'accertata pericolosità dello stesso (così Cass. pen., Sez. V, 22 gennaio 2008, n. 3413, Di Meo Giammanco, nonché Cass. pen., Sez. V, 13 giugno 2006, n. 24778).

Peraltro, la tesi di gran lunga prevalente (seguita, sia pur con alcune fondamentali precisazioni, dalle citate Sezioni unite Spinelli e che si pone sullo sfondo della riflessione condotta dalla pronuncia in commento) è quella che mira a evidenziare come nella legge non si rinvenga alcun elemento che possa far ritenere che i beni sequestrabili, e poi confiscabili, debbano essere stati acquisiti durante l'arco temporale al quale l'accertata pericolosità del soggetto è riferita.

D'altronde, se vi fosse una tale previsione sarebbero possibili arbitrarie individuazioni del dies ad quem da cui far partire l'accertata pericolosità del soggetto; al contrario, il concetto di pericolosità viene ricavato dal giudice della prevenzione da un insieme di fatti e situazioni (non necessariamente costituenti reato) che si dipanano nel tempo e si manifestano nei più svariati modi.

Una volta accertata la pericolosità del soggetto, la legge impone insomma una verifica della legittima acquisizione del suo patrimonio; il legislatore avrebbe, quindi, creato un vincolo di pertinenzialità solo tra beni - non importa quando acquisiti - di cui non sia provata la legittima provenienza e soggetti portatori di pericolosità sociale.

Tale asserzione si colloca nel quadro della più ampia tendenza, sviluppatasi negli ultimi anni, a rendere autonoma l'azione di prevenzione reale da quella di prevenzione personale di modo che, pur permanendo l'ovvio collegamento tra la cautela patrimoniale e l'esistenza di soggetti individuati come pericolosi, l'accento vada posto sulla pericolosità ex se dei beni utilizzabili dalla criminalità economica di matrice mafiosa o equiparata.

Si tratta, invero, di ricchezza inquinata all'origine, con la conseguenza che il bene finisce con l'essere uno strumento di sviluppo dell'organizzazione mafiosa e, quindi, pericoloso in sé; l'azione di contrasto voluta dal Legislatore, pertanto, si incentra sul patrimonio, pur collegato al soggetto qualificabile come pericoloso, esplicando una specifica funzione di “prosciugamento” alla fonte delle ricchezze mafiose.

Solo in tal modo si potrà evitare il proliferare di ricchezza di provenienza non giustificata, immessa nel circuito di realtà economiche a forte influenza criminale, realtà che il Legislatore ha inteso neutralizzare colpendo le fonti di un flusso sotterraneo sospetto in rapporto con la capacità reddituale di determinati soggetti, pur sempre ammessi, ovviamente, alla dimostrazione contraria della provenienza legittima dell'accumulo che superi la delineata presunzione juris tantum.

Guida all'approfondimento

CISTERNA, La confisca di prevenzione al test della verità: sanzione patrimoniale o solo misura di sicurezza? In Archivio Penale, 2014, n. 1;

CIVELLO, La sentenza Spinelli sulla confisca di prevenzione: resiste l'assimilazione alle misure di sicurezza, ai fini della retroattività della nuova disciplina normativa, in Archivio Penale, 2015, n.1;

FIANDACA, Misure di prevenzione (profili sostanziali), in Dig. d. pen., vol. VIII, Torino, 1994, 114;

FORTE, L'applicabilità retroattiva delle misure di prevenzione patrimoniali: dalle Sezioni unite nulla di nuovo sul fronte della natura preventiva della confisca, molto di nuovo su tutto il resto (nota a Cass. pen., Sez. unite., 26 giugno 2014, n. 4880), in Rivista Nel Diritto n. 4, Aprile 2015);

MAUGERI, Le Sezioni Unite devono prendere posizione: natura della confisca antimafia; l'applicabilità del principio di irretroattività; la necessità della correlazione temporale in penalecontemporaneo.it;

F. MENDITTO, Le misure di prevenzione patrimoniali dopo le leggi 125/08 e 94/09: applicazione disgiunta dalla misura personale e profili di compatibilità costituzionale”, relazione tenuta nel corso dell'Incontro di studi organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema L'uso delle misure patrimoniali contro le organizzazioni criminali: strumenti investigativi e processuali. Il coordinamento tra il processo penale e di prevenzione e la prospettiva di “un giusto processo al patrimonio”, Roma, 19-21 aprile 2010 (reperibile su appinter.csm.it), 9 ss.

MOLINARI - PAPADIA, Le misure di prevenzione nella legge fondamentale, nelle leggi antimafia e nella legge antiviolenza nelle manifestazioni sportive, Padova, 2002, 581 ss.;

VERGINE, La nuova fisionomia delle misure di prevenzione reali: il nodo della reatroattività al pettine delle Sezioni Unite, in Archivio Penale, 2014, n. 2.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario