La s.p.a. tra avvocati genera reddito d’impresa
08 Maggio 2018
Il reddito complessivo delle società per azioni costituite per l'esercizio della professione forense è reddito d'impresa, e va assoggettato a Ires e Irap. Ad affermarlo è l'Agenzia delle Entrate, con Risoluzione n. 35/E/2018 del 7 maggio. L'esercizio della professione forense in forma societaria. L'Agenzia delle Entrate, in risposta a un interpello, chiarisce quale sia la natura del reddito prodotto dalle società tra avvocati (STA) costituite ai sensi della L. n. 247/2012. L'art. 4-bis di tale legge disciplina l'esercizio della professione forense in forma societaria: gli avvocati possono costituire società di persone, di capitali o cooperative, purchè i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, siano avvocati iscritti all'albo (o avvocati e professionisti iscritti in altri albi professionali). L'esercizio dell'attività forense in forma societaria costituisce attività d'impresa: determinante, in questo senso, è il fatto di operare in una veste giuridica societaria. A differenza di quanto avveniva in precedenza, ai sensi del D.Lgs. n. 96/2001, attualmente le società tra avvocati non costituiscono un genere autonomo di ente, ma sono costituite secondo i modelli generali del Codice civile. Il reddito d'impresa. Di conseguenza, l'Agenzia ritiene che anche sul piano fiscale alle società tra avvocati, costituite nelle forme delle società di persone, o di capitali, o cooperative, si debbano applicare le previsioni di cui agli artt. 6, ult. comma, e 81 TUIR e, pertanto, il reddito complessivo delle società è considerato reddito d'impresa. Pertanto, la risposta all'interpello è nel senso che, in caso di società tra avvocati costituita in forma di s.p.a., si deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali: il reddito prodotto va assoggettato a Ires e il valore della produzione va assoggettato a Irap.
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