Le tre ipotesi di mala gestio propria dell’assicuratore

Redazione Scientifica
08 Maggio 2018

La Sesta sezione distingue tre differenti ipotesi di cd. mala gestio propria dell'assicuratore: 1. nonostante mala gestio e ritardato adempimento, il massimale è rimasto capiente; 2. il massimale, originariamente capiente al momento dell'illecito, è diventato incapiente; 3. il massimale era incapiente anche al momento dell'illecito.

IL CASO I congiunti di un uomo deceduto a seguito di incidente stradale, cagionato da un veicolo di proprietà di una società, propongono domanda di risarcimento dei danni patiti a seguito del sinistro con conseguenze mortali, denunciando - in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. - come l'assicuratore avesse colposamente ritardato il pagamento dell'indennizzo e chiedonone , pertanto, la condanna al pagamento oltre il massimale per c.d. mala gestio propria.

Il Tribunale condanna i responsabili al pagamento di euro 650.000, ma limita la condanna in manleva dell'assicuratore alla minor somma di euro 40.000. I danneggiati ricorrono in appello in riforma del capo della sentenza che limita la condanna della compagnia di assicurazione e la Corte, in riforma della decisone di primo grado, aumenta di euro 15.000 il dovuto,

quantificandolo nella rivalutazione del massimale garantito, maggiorato degli interessi legali. I danneggiati ricorrono dunque in Cassazione, con un unico motivo. La Cassazione considera infondato il motivo di ricorso e dichiara che l'affermazione delle ricorrenti, che ritengono possibile nel caso di mala gestio dell'assicuratore rca che l'assicurato possa pretendere di essere tenuto indenne integralmente dalle pretese del terzo danneggiato, sia corretta solo parzialmente.

LA MALA GESTIO PROPRIA La responsabilità da mala gestio - c.d. propria - trova fondamento nella violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto (ex artt. 1175 e 1375 c.c.) ed è configurabile non solo nel caso in cui l'assicuratore, senza un apprezzabile motivo, rifiuti di gestire la lite o se ne disinteressi in modo da recare pregiudizio all'assicurato o quando la gestisca impropriamente, ma anche in tutti i casi in cui sia comunque ravvisabile un colpevole ritardo dell'assicuratore nella corresponsione dell'indennizzo al danneggiato, qualora tale ritardo cagioni un danno all'assicurato.

LE TRE IPOTESI La Sesta Sezione distingue tre possibili ipotesi di mala gestio cd. propria, ovvero:

  1. il massimale rimane capiente nonostante il ritardato adempimento: non sussistono particolari problematiche, e nella fattispecie troveranno applicazione le regole sulla mora nelle obbligazioni di valore (ex Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995 n. 1712), e l'assicurazione potranno essere applicate le sanzioni amministrative previste dal codice delle assicurazioni;
  2. il massimale, originariamente capiente al momento dell'evento, è diventato incapiente al momento del pagamento: l'assicurato potrà pretendere dall'assicuratore la copertura integrale di cui avrebbe goduto se il pagamento fosse stato tempestivo;
  3. il massimale è già incapiente al momento dell'evento: l'assicuratore sarà tenuto a pagare gli interessi legali sul massimale, qualora il danneggiato non dimostri il patimento di un “maggior danno”, ovvero il maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.

CORRETTA LA MERA RIVALUTAZIONE DEL MASSIMALE Il caso di specie si inserisce nella terza tipologia analizzata; la Corte d'Appello ha dunque correttamente stimato il danno da mala gestio limitandosi a rivalutare il massimale. Sottolinea la Cassazione nel rigettare il ricorso che anche nel caso in cui l'assicuratore avesse liquidato «il terzo illico et immediate, l'assicurato sarebbe rimasto esposto alle pretese risarcitorie per la parte eccedente. L'assicuratore, d'altro canto, non era vincolato ad accettare una proposta transattiva esigente il pagamento non solo di una somma eccedente il massimale, ma anche il massimale rivalutato».

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