Nuove regole in materia di split payment
08 Maggio 2018
In chiaro le nuove regole in materia di split payment. Una Circolare di 24 pagine pubblicata ieri pomeriggio dall'Agenzia delle Entrate, la n. 9/E, illustra le novità della L. n. 172/2017, vale a dire l'estensione, per le fatture emesse a decorrere dal 1° gennaio 2018, del meccanismo della scissione dei pagamenti a una serie di nuovi soggetti.
Come noto, infatti, da quest'anno la platea dei soggetti cui si applica lo split payment include:
Gli elenchi esatti dei nuovi entrati nel regime – ricorda la Circolare – vengono stilati dal Ministero dell'Economia: lo scorso 19 dicembre ne sono stati pubblicati tre sul sito del MEF, con effetto a partire dal 1° gennaio 2018. Tenendo presente che, sino alla data di effettiva inclusione del soggetto nell'elenco e della pubblicazione dell'elenco sul sito del Dipartimento delle Finanze, la disciplina dello split payment non ha effetto.
I chiarimenti forniti con la nuova Circolare cancellano gli eventuali comportamenti difformi del passato: il documento di prassi, infatti, stabilisce che non vengano applicate le sanzioni – purché non sia stato arrecato danno all'Erario con il mancato versamento dell'imposta dovuta – ai comportamenti adottati sino a ieri, data della sua pubblicazione.
Oltre alle indicazioni di carattere generale, la nuova prassi illustra due casi pratici di quote societarie intestate a una fiduciaria e dei compensi dovuti ai consulenti tecnici di ufficio (Ctu) che operano su incarico dell'Autorità giudiziaria. “Nel primo caso” si legge in una nota dell'Amministrazione finanziaria “bisogna prima valutare se il cliente fiduciante (effettivo titolare delle quote della società) rientri o meno nell'ambito dello split payment, per stabilire se vi rientri anche la società formalmente di proprietà della fiduciaria. Nel secondo caso, invece, in linea con la giurisprudenza della Corte di Cassazione, le Entrate escludono l'applicabilità della scissione dei pagamenti ai compensi e onorari liquidati dal giudice a favore del consulente tecnico di ufficio. Questo sia per ragioni di semplificazione, sia perché il pagamento del corrispettivo del consulente, seppure effettuato dall'Amministrazione della Giustizia, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice nell'interesse superiore della giustizia”. |