Cosap dovuta dal condominio che occupi abusivamente spazi pubblici
08 Maggio 2018
Condominio non paga la COSAP. Il Tribunale di Roma accoglie la domanda proposta da un condominio al fine di ottenere l'annullamento di un avviso di liquidazione per omesso pagamento del canone dovuto al comune di Roma per l'occupazione di spazi di aree pubbliche Il Tribunale ritiene che il canone per l'occupazione di spazi pubblici presuppone l'esistenza di una concessione, che nella specie non è stata rilasciata, pertanto la pretesa del Comune non ha ragione d'essere. Avverso tale sentenza il Comune ricorre per cassazione, ritenendo che il canone per l'occupazione di spazi di aree pubbliche sia dovuto anche se la concessione sia solo presunta e quindi l'occupazione abusiva.
Uso particolare del bene pubblico. La S. C. ritiene il ricorso fondato e nell'esaminare la questione stabilisce il principio secondo cui il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, istituito dall'art. 63 d.lgs n. 446/1997 e modificato dall'art. 31 l. n. 448/1998 (COSAP) è stato inteso dal legislatore come un quid «ontologicamente diverso, sotto il profilo giuridico, dalla tassa per l'occupazione di spazi pubblici». Deve intendersi come il corrispettivo di una concessione reale o presunta, come nel caso di occupazione abusiva, dell'uso speciale o esclusivo di beni pubblici, ed è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o pubblico, ma in relazione all'uso particolare o eccezionale che ne trae il singolo. In conformità di tale principio, le Sezioni Unite hanno più volte escluso la natura tributaria delle controversie attinenti la debenza del canone in questione. Nel caso di specie, il condominio, che ha sostituito con griglie il piano di calpestio di un'area gravata da servitù pubblica di passaggio, al fine di migliorare il godimento dei locali sottostanti al suolo, è tenuto al pagamento del canone, proprio perché gode di un'utilizzazione particolare dell'area medesima. Per questi motivi la sentenza impugnata deve essere cassata e il ricorso accolto. |