Quando sono dovute le spese processuali per la «fase decisoria»?
08 Maggio 2018
Il caso. La Corte d'appello di Catania nel rigettare il gravame proposto dall'appellante ne disponeva la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'appellante, censurando la sentenza nella parte in cui sono state liquidate, ai sensi del d.m. n. 55/2014, le spese del grado d'appello ed, in particolare, nella parte in cui è stata computata una somma relativa alla fase decisoria, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, nonostante tale fase non fosse stata svolta dall'appellata, non avendo la stessa né preso parte all'udienza di precisazione delle conclusioni né depositato memoria conclusionale e di replica. Pertanto, secondo il ricorrente, la statuizione disposta dal giudice d'appello sarebbe illegittima.
Liquidazione delle spese. Il Collegio osserva come «le attività di cui alle fasi del d.m. n. 55/2014, cui il giudice deve far riferimento per la liquidazione delle spese processuali, sono puramente esemplificative e non hanno esclusivo riguardo alle attività difensive svolte dalla parte vittoriosa a cui favore sono liquidate le spese di lite».
Fase decisoria. Nel concetto di «fase decisoria», oltre alla precisazione delle conclusioni, alla redazione e deposito di comparse conclusionali o di replica, devono ricomprendersi anche «l'esame delle conclusioni di controparte, le memorie illustrative, conclusionali o in replica della controparte, l'esame e la registrazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, ecc.». In ogni caso, il sopracitato decreto stabilisce che nella liquidazione delle spese il giudice tenga conto di «tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano nella fase di cui alla lettera e)».
Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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