Operatività del beneficio assistenziale “Premio alla nascita” e competenza del giudice ordinario

Sabrina Apa
08 Maggio 2018

È pacifico che non vi sia alcuna disposizione normativa che abbia autorizzato l'Inps a determinare, in modo difforme dalla legge, i soggetti legittimati a ricevere il “premio alla nascita” e, dall'altro, che anche qualora “la circolare abbia carattere vincolante e quindi non lasci ai suoi destinatari alcun margine di ponderazione degli interessi ai fini dell'adattamento al caso concreto, essa, poiché è in grado di incidere ...

È pacifico che non vi sia alcuna disposizione normativa che abbia autorizzato l'Inps a determinare, in modo difforme dalla legge, i soggetti legittimati a ricevere il “premio alla nascita” e, dall'altro, che anche qualora “la circolare abbia carattere vincolante e quindi non lasci ai suoi destinatari alcun margine di ponderazione degli interessi ai fini dell'adattamento al caso concreto, essa, poiché è in grado di incidere sulla legittimità dei comportamenti esterni e di condizionarli, assume rilevanza nell'ordinamento generale e potenziale idoneità ad incidere sulla posizione di altri soggetti, ma tale posizione soggettiva ha la stessa natura di quella che può essere lesa dall'atto esterno successivo che vi si deve necessariamente uniformare e di cui la circolare anticipa, in un certo senso, gli effetti; e, derivando, comunque direttamente dalla legge e non da un provvedimento del ministro, si configura secondo l'impostazione data e secondo la costante giurisprudenza di questa Corte come diritto soggettivo, tutelabile davanti al giudice ordinario”.
Per quanto attiene le modalità attraverso cui ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e l'adozione di provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della discriminazione, si rileva che, alla luce dell'art. 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016 e della disciplina comunitaria di riferimento, l'unica possibile soluzione è quella di estendere il beneficio assistenziale denominato “premio alla nascita” a tutte le future madri regolarmente presenti in Italia che ne facciano domanda e che si trovino nelle condizione giuridico-fattuali previste dal sopracitato 1 comma 353 della L. n. 232 del 2016.
(Nel caso di specie le circolari dell'INPS avevano prodotto l'effetto di attribuire o negare il beneficio economico della prestazione assistenziale “premio alla nascita”, a parità di altre condizioni, a seconda della nazionalità del soggetto, determinando così una discriminazione collettiva fondata sulla nazionalità).

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.