Prima casa: il locale di sgombero rientra nel conteggio dei MQ

La Redazione
09 Maggio 2018

Nessuna agevolazione prima casa per l'acquirente di un'abitazione superiore ai 240 metri quadri, conteggiando anche il locale di sgombero. È quanto affermato dai Giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza dell'8 maggio 2018 n. 10994, con la quale i Giudici hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Nessuna agevolazione prima casa

per l'acquirente di un'abitazione

superiore ai 240 metri quadri

, conteggiando anche il

locale di sgombero

. È quanto affermato dai Giudici della

Corte di Cassazione

con

l'ordinanza dell'8 maggio 2018 n. 10994

, con la quale i Giudici hanno accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

La Commissione Tributaria Regionale aveva affermato che tale locale non potesse essere inserito nel conteggio dei metri quadri necessari. Nessun'altra analisi era stata compiuta dal Giudice del merito, che qualificando quella superficie come locale di sgombero, aveva accolto il ricorso del contribuente.

Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, tuttavia, per capire se un'abitazione è o meno di lusso (e quindi sia esclusa dall'agevolazione prima casa), nel caso in esame bisognava far riferimento alla tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 e al D.M. 2 agosto 1969. La superficie utile è dunque quella residua una volta detratta dall'estensione globale, riportata nell'atto di acquisto, la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina, «a prescindere dal requisito dell'abitabilità, elemento non richiamato nel decreto, mentre costituisce parametro idoneo l'utilizzabilità degli ambienti, sicché i vani, pur qualificati come cantina e soffitta ma con accesso dall'interno dell'abitazione e ad essa indissolubilmente legati, sono computabili nella superficie utile complessiva».

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