Ricollocazione con modifica dell’orario lavoro
10 Maggio 2018
Nell'ambito di un licenziamento collettivo, nell'accordo con le oo.ss. è stato indicato come criterio per la individuazione dei lavoratori in esubero quello del rifiuto ad una ricollocazione. Il lavoratore che abbia ricevuto la proposta di uno spostamento, mantenendo le medesime mansioni ma non più a tempo parziale, per le diverse esigenze di organizzazione aziendale, può essere licenziato se non accetta?
L'art. 8 del D. Lgs. n. 81/2015, così come precedentemente il D. Lgs. n. 61/2000, esclude che il rifiuto del lavoratore alla trasformazione del rapporto da full-time a part-time possa costituire giustificato motivo di licenziamento. Analogamente deve essere affermato per la modifica inversa, la quale non potrà quindi essere oggetto di una determinazione unilaterale del datore, ma essere concordata espressamente tra le parti. Tale disposizione non è derogabile neanche se la riduzione o l'aumento dell'orario di lavoro rappresenti uno strumento alternativo alla collocazione in mobilità, venendo comunque ad essere necessaria l'acquisizione del consenso del lavoratore interessato. È chiaro, dunque, che un accordo con le rappresentanze sindacali, che disponga le regole per la procedura di mobilita, non potrà consentire, direttamente o indirettamente, una modifica unilaterale del regime orario originariamente pattuito. In merito: Cass. sez. lav., n. 1375/2018 e n. 10142/2018. |