Responsabilità professionale dell’avvocato per condotta omissiva: vige la regola del «più probabile che non»

Redazione Scientifica
10 Maggio 2018

Allorchè ricorra un caso di responsabilità professionale per condotta omissiva, l'esito del giudizio che il professionista non ha ritualmente incardinato è meramente ipotetico e deve costituire oggetto di un accertamento prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa.
Il caso. Viene proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del tribunale di Milano che aveva respinto la domanda volta all'accertamento della responsabilità professionale dell'avvocato in relazione al ritardato deposito di un ricorso per cassazione e alla condanna dello stesso al risarcimento dei danni. Responsabilità professionale dell'avvocato per condotta omissiva. La censura proposta con il ricorso principale attiene all'esatta applicazione delle norme in tema di causalità nei giudizi sulla responsabilità degli esercenti la professione legale. Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso principale. Ha, pertanto, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione, la quale si dovrà attenere ai seguenti principi di diritto. La regola del “più probabile che non”. «In tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa». Sindacabilità in Cassazione. «Nelle cause di responsabilità professionale nei confronti degli avvocati, la valutazione prognostica compiuta dal giudice di merito circa il probabile esito dell'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile, allorchè si traduca nella violazione o falsa applicazione di norme di diritto, è censurabile in sede di legittimità sub specie di vizio di sussunzione delle norme che governano l'accertamento del nesso causale tra la condotta omissiva del professionista e l'evento di danno lamentato dal cliente». (Fonte: ilprocessocivile.it)

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