IRAP non dovuta per il medico convenzionato che opera nei Comuni montani

La Redazione
10 Maggio 2018

Tre studi professionali non sempre condannano il medico al pagamento dell'IRAP: l'uso di studi messi a disposizione da alcuni Comuni montani, ad esempio, può “graziarlo”. Lo conferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata lo scorso 8 maggio 2018, n. 11000.

Tre studi professionali non sempre condannano il medico al pagamento dell'IRAP: l'uso di studi messi a disposizione da alcuni Comuni montani, ad esempio, può “graziarlo”. Lo conferma la Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata lo scorso 8 maggio 2018, n. 11000.

L'Agenzia delle Entrate aveva opposto rifiuto al rimborso dell'IRAP versata dal ricorrente, medico di base. L'uomo impugnava il rifiuto asserendo che l'uso di più studi e l'investimento fatto per acquistarne uno non fossero motivi bastevoli per giustificare la sussistenza dell'autonoma organizzazione; tanto più che il professionista evidenziava come due dei tre studi, da lui utilizzati, fossero stati messi a disposizione da Comuni montani nel cui ambito egli operava come medico convenzionato.

«A volte, l'utilizzo di due studi professionali, se rigorosamente giustificati da peculiari esigenze, non è circostanza che possa far ritenere sussistente l'autonoma organizzazione ove tali studi costituiscano semplicemente due luoghi ove il medico riceve i suoi pazienti e, quindi, è soltanto uno strumento per il migliore (e più comodo per il pubblico) esercizio dell'attività professionale autonoma. Tuttavia, con l'utilizzo di tre studi propri, come nel caso di specie, il professionista appare impiegare beni strumentali potenzialmente eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività. Nel caso di specie, tuttavia, dall'accertamento di fatto svolto dalla CTR non risulta acclarato quante fossero le strutture messe a disposizione dai Comuni nelle quali il contribuente svolgeva il suo ruolo di medico di base, e se almeno una di esse fosse privata e il professionista vi svolgeva attività libero-professionale». Per tale motivo, i Giudici hanno accolto il ricorso dell'uomo e hanno cassato la sentenza di merito, rinviando alla decisione della CTR in diversa composizione.

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