Nessun avviso bonario per le cartelle di pagamento relative al canone televisivo
11 Maggio 2018
In tema di abbonamento televisivo, le cartelle di pagamento
non necessitano di alcun avviso bonario. Lo ha specificato la Cassazione
con la sentenza del 9 maggio 2018, n. 11051 .
La vicenda traeva spunto dalla comunicazione ad un contribuente di alcune cartelle di pagamento relative al saldo dei canoni di abbonamento televisivo per gli anni di imposta 2003, 2004 e 2005. Il ricorrente sosteneva che le cartelle di pagamento fossero viziate dal fatto di non essere state precedute da un avviso bonario. La Cassazione, tuttavia, ha respinto le sue doglianze.
Si legge in sentenza: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle raudioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento e la Suprema Corte ha chiarito che l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico discende dalla mera detenzione – ancorché in zona non coperta dal servizio stesso, per mancanza di idoneo ripetitore – di un apparecchio che si caratterizzi per attitudine o adattabilità alla ricezione di qualsiasi emittente radiofondica o televisiva, italiana o straniera, pubblica o privata». Inoltre, non viene imposto alcun obbligo di emissione di un avviso bonario o di contraddittorio prima dell'emissione di una qualsiasi cartella di pagamento; ciò vale solo nel caso delle cartelle derivanti da una dichiarazione del contribuente e nello specifico caso in cui sussistano incertezze rilevanti. Quest'ultima situazione non ricorreva nel caso di specie, poiché la somma era dovuta per il semplice possesso del televisore; dunque, il ricorso è stato respinto.
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