Ricorso per cassazione: l’avvocato dell’appello può redigere l’attestazione di conformità
11 Maggio 2018
Il caso. Il tribunale di Marsala rigettava la domanda avanzata dagli attori volta all'ottenimento di una somma a titolo di corrispettivo per la vendita di un fondo in comproprietà con i convenuti. Successivamente, la Corte d'appello rigettava il gravame proposto dall'attore. Avverso la pronuncia della Corte distrettuale l'appellante ricorre per cassazione.
L'attestazione di conformità. Il Supremo Collegio nel dichiarare inammissibile il ricorso poiché tardivo, fornisce un importante principio in ordine all'attestazione di conformità della copia analogica, che deve essere depositata per il ricorso in Cassazione. La Suprema Corte sottolinea infatti che, nel caso di specie, la copia analogica della sentenza impugnata risultava depositata presso la cancelleria della Corte, corredata dall'attestazione di conformità sottoscritta dal difensore che aveva assistito il ricorrente in appello. Tale attestazione, affermano i Giudici di legittimità, «deve essere ritenuta rituale, in quanto il citato art. 9 l. n. 53/1994 non prescrive che l'attestazione di conformità debba essere sottoscritta dal medesimo difensore che assiste le parti nel grado di giudizio nel quale la copia analogica del documento digitale viene prodotta», poiché il potere di certificare la conformità all'originale digitale della copia analogica «va ravvisato in capo al difensore che è munito di procura alle liti al momento in cui l'attestazione viene redatta».
Il principio di diritto sull'attestazione di conformità redatta dal difensore d'appello. Ciò posto, la Suprema Corte fissa il seguente principio di diritto: «in tema di ricorso per cassazione, ai fini dell'osservanza di quanto imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., nel caso in cui la sentenza impugnata sia stata redatta in formato digitale, l'attestazione di conformità della copia analogica predisposta per la Corte di cassazione (fintantoché innanzi alla stessa non sia attivato il processo civile telematico) può essere redatta, ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell'art. 9 l. n. 53/1994, dal difensore che ha assistito la parte nel precedente grado di giudizio, i cui poteri processuali e di rappresentanza permangono, anche nel caso in cui allo stesso fosse stata conferita una procura speciale per quel singolo grado, sino a quando il cliente non conferisca il mandato alle liti per il giudizio di legittimità ad un altro difensore».
*Fonte: www.dirittoegiustizia.it |