Rassegna di giurisprudenza di legittimità - aprile 2018
11 Maggio 2018
CATASTO - UTE Cass. civ., sez. trib., 4 aprile 2018, n. 8249 Nell'ipotesi in cui siano state mosse critiche puntuali e dettagliate alla valutazione della stima UTE, il giudice che intende disattenderle ha l'obbligo di indicare le ragioni di tale scelta. La stima dell'UTE, processualmente, costituisce infatti un semplice atto di parte, idoneo a fondare la pretesa, ma sempre nella dialettica del processo, con la conseguenza che il giudice è tenuto a verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell'interessato.
GIURISDIZIONE E COMPETENZA - TIA Cass. civ., SS.UU., 10 aprile 2018, n. 8822 La TIA-1 non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU disciplinata dal d.P.R., 15 novembre 1993, n. 507, di cui conserva la qualifica di tributo. Restano devolute, pertanto, alla giurisdizione tributaria le vertenze riguardanti la "debenza" della cd. "prima TIA o TIA-1", ovverosia la tariffa di igiene ambientale, laddove sia ancora disciplinata dal ridetto D.Lgs. n. 22/1997, art. 49, che le consente di conservare la qualifica di tributo.
TASSE E IMPOSTE - TARSU Cass. civ., sez. trib., 13 aprile 2018, n. 9214 In tema di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi art. 62 del D.lgs. n. 507/1993, sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali. Per lo smaltimento dei rifiuti in oggetto sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti – ma non anche i locali e le aree destinati all'immagazzinamento dei prodotti finiti, i quali rientrano nella previsione di generale tassabilità, a qualunque uso siano adibiti.
PRESCRIZIONE E DECADENZA - AVVISO DI ACCERTAMENTO Cass. civ., sez. trib., 13 aprile 2018, n. 9215 Nel giudizio tributario, l'omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 63, comma 2 del D.Lgs. n. 546/1992, e la definitività dell'avviso di accertamento impugnato, sicchè il termine di prescrizione della pretesa tributaria, necessariamente incorporata nell'atto impositivo, decorre dalla data di scadenza del termine utile per la non attuata riassunzione, momento dal quale l'Amministrazione finanziaria può attivare la procedura di riscossione. Per individuare il dies a quo del decorso del termine di prescrizione decennale, essenziale ai fini della decisione, va correttamente fatto riferimento al momento in cui la definitività dell'accertamento si è realizzata, e dal quale prende avvio la fase della riscossione esecutiva dell'imposta.
PROCESSO TELEMATICO - PEC Cass. civ., sez. trib., 17 aprile 2018, n. 9430 Nel processo tributario, le notifiche a mezzo posta elettronica certificata sono consentite solo laddove è operativa la disciplina del cosiddetto processo tributario telematico; in particolare, ai sensi dell'art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992, le notifiche tramite PEC degli atti del processo tributario sono previste in via sperimentale solo a decorrere dal 1° dicembre 2015 esclusivamente dinanzi alle commissioni tributarie della Toscana e dell'Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile .
MISURE CAUTELARI - FERMO AMMINISTRATIVO Cass. civ., SS.UU., 27 aprile 2018, n. 10261
L'opposizione a preavviso di fermo amministrativo, in relazione a crediti riguardanti contravvenzioni al codice della strada, deve essere proposta al giudice di pace per ragioni di competenza per materia sulla pretesa creditoria; infatti i criteri di competenza che il D.Lgs. 1° settembre 2011 n. 150 definisce agli art. 6 (sulle controversie aventi ad oggetto l'opposizione a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada) e 7 (sulle controversie relative all'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada) devono essere applicati anche con riferimento all'impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo della pretesa dell'esattore di eseguire il fermo.
VERIFICHE FISCALI - IRPEF Cass. civ., sez. trib., 27 aprile 2018, n. 10207 Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introduce nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati ne controllati, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile. Pertanto non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, ne quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio. I fatti notori vanno circoscritti a situazioni limitate e non vi possono rientrare elementi valutativi, come la dose di caffè occorrente per preparare la tazzina di caffè.
ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - AGEVOLAZIONI Cass. civ., sez. VI-T, 30 aprile 2018, n. 10393 In tema di agevolazioni tributarie, l'associazione non lucrativa che intenda beneficiare dell'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 TUIR è tenuta a dimostrare l'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, non essendo sufficiente l'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica); il relativo onere probatorio non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI. Le suddette agevolazioni tributarie, in favore di enti di tipo associativo commerciale, quali le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, sono applicabili solo se le associazioni interessate si conformano alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.
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