La sorte del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa celebrazione dell'udienza preliminare nel caso di rissa aggravata

Cristina Ingrao
11 Maggio 2018

Il caso in esame trae origine da una vicenda che vedeva coinvolti alcuni soggetti in una rissa, a seguito della quale taluno riportava anche delle lesioni. Il P.M. competente esercitava l'azione penale con citazione diretta ...
Massima

È fondata l'eccezione difensiva relativa alla nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per omessa celebrazione dell'udienza preliminare nel caso in cui si proceda per il reato di rissa aggravata, in cui taluno dei soggetti coinvolti risulti leso gravemente, non rientrando tale ipotesi fra quelle previste dall'art. 550 c.p.p., e in particolare dal comma 2, lett. e), della stessa disposizione, che fa riferimento alla rissa aggravata, ex art. 588, comma 2, c.p., con esclusione delle ipotesi in cui nella stessa qualcuno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, come nell'ipotesi in commento.

Il caso

Il caso in esame trae origine da una vicenda che vedeva coinvolti alcuni soggetti in una rissa, a seguito della quale taluno riportava anche delle lesioni.

Il P.M. competente esercitava l'azione penale con citazione diretta a giudizio e i difensori dell'imputato T.A. tempestivamente eccepivano, ex art. 550, comma 3, c.p.p., la nullità del decreto di citazione a giudizio per omessa celebrazione dell'udienza preliminare.

Il tribunale, tuttavia, con ordinanza adottata nella stessa udienza, rigettava l'eccezione, disponendo procedersi oltre con apertura del dibattimento e formulazione delle richieste di prova.

La questione

La questione sollevata dal caso di specie è squisitamente processuale. In particolare, nel caso di citazione diretta a giudizio da parte della pubblica accusa, è possibile ritenere fondata l'eccezione difensiva sollevata tempestivamente e finalizzata a ottenere la nullità del decreto di citazione diretta nel caso di rissa aggravata caratterizzata dalla lesione di taluno dei partecipanti alla stessa?

Le soluzioni giuridiche

Al fine di risolvere la questione sottoposta alla sua attenzione il tribunale, nell'ordinanza in commento, cita innanzitutto l'unico precedente di legittimità sul tema, in forza del quale in caso«di procedimento davanti al giudice monocratico, è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, per omessa celebrazione dell'udienza preliminare, dopo che sono state compiute le formalità indicate dall'art. 491 c.p.p., relativo alle questioni preliminari, in quanto esse, per effetto della previsione dell'art. 550, comma 3, c.p.p., segnano il momento dal quale tali nullità devono ritenersi sanate» (Cass. pen., Sez. VI, 8 luglio 2014,n. 39931).

Secondo l'organo giudicante, tuttavia, tale giurisprudenza non può trovare applicazione nel caso di specie, poiché essa si riferisce all'ipotesi in cui il tribunale, con ordinanza pronunciata in udienza nel corso del dibattimento ma in assenza di un'eccezione difensiva tempestivamente sollevata, ex art. 550, comma 3, c.p.p., disponga la trasmissione degli atti al P.M. per la mancata celebrazione dell'udienza preliminare.

Nel caso in esame, invece, l'eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla difesa.

Ciò, dunque, esclude la rilevanza dello sbarramento temporale previsto dalla legge, al fine di precludere la nuova valutazione sulla ritualità dell'instaurazione del giudizio, perché vi è uno specifico interesse dell'imputato, il quale si è, appunto, attivato per ottenere il diritto a essere giudicato a seguito dell'udienza preliminare e che, conseguentemente, ha subito una limitazione concreta al suo diritto di difesa. Tale ultima circostanza esclude la sussistenza di nullità relativa e determina il venire in rilievo di un'ipotesi ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.

D'altra parte, secondo lo stesso giudice, l'esistenza della tempestiva eccezione e, pertanto, dell'interesse della parte eccepente nel senso chiarito, esclude «imprevedibili sottrazioni del giudice al suo dovere di pronunciare su quanto rimessogli» (Cass. pen., Sez. VI, 8 luglio 2014, n. 39331, cit.). Anche in questo caso, per il tribunale, è l'argomento sistematico a confortare tale ricostruzione. Infatti, mentre l'art. 33-septies, comma 2, c.p.p. prevede la rilevabilità ex officio dell'omessa celebrazione dell'udienza preliminare nel caso in cui si proceda a citazione diretta per un reato di competenza del tribunale in composizione collegiale, l'art. 550, comma 3, c.p.p.esclude il rilievo officioso dell'omessa celebrazione dell'udienza preliminare nel caso di procedimenti di competenza del tribunale in composizione monocratica, anzi, in tal caso la Suprema Corte non ha mancato di evidenziare l'illegittimità dell'eventuale restituzione atti (Cass. pen., Sez. II, ord., 15 ottobre 2004,n. 48328).

La differenza di trattamento tra le due ipotesi non è casuale e si spiega proprio alla luce della tesi che nei reati di competenza del tribunale in composizione monocratica è solo l'imputato che, se vuole, può (e deve) ottenere il passaggio alla fase processuale dell'udienza preliminare arbitrariamente negatogli, al fine di avanzare richiesta di riti alternativi nella sede che era per essi propria.

Infine, nell'ordinanza in commento si sottolinea come la bontà della soluzione interpretativa adottata nella stessa si apprezza anche in un'ottica di economia processuale, in quanto il difensore dell'imputato potrebbe legittimamente riproporre l'eccezione formulata in seno ai motivi di impugnazione e ciò renderebbe la prosecuzione del giudizio relativo al provvedimento in esame inutiliter data.

Osservazioni

Dopo aver richiamato la giurisprudenza già prodotta in merito ad una questione in parte analoga al caso di specie, in quanto relativa ad una ipotesi in cui il tribunale, con ordinanza pronunciata in udienza nel corso del dibattimento, e in assenza di eccezione difensiva tempestivamente sollevata, ex art. 550, comma 3, c.p.p., disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per la mancata celebrazione dell'udienza preliminare, il tribunale di Caltanissetta risolve il caso sottoposto alla sua attenzione ritenendo che quel precedente non sia applicabile al caso in esame e accoglie l'eccezione difensiva.

Ciò in quanto, in relazione a quest'ultimo, relativo ad un'ipotesi di rissa aggravata non rientrante nell'ambito applicativo dell'art. 550, comma 2, lett. e), c.p.p., la difesa dell'imputato ha tempestivamente sollevato l'eccezione, pertanto, l'organo decidente ha correttamente disposto la trasmissione degli atti al P.M., per la prosecuzione del procedimento nelle forme ordinarie previste dal codice di rito.

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