Osservatorio sulla Cassazione – Aprile 2018

La Redazione
14 Maggio 2018

Torna l'appuntamento mensile con l'Osservatorio, una selezione delle più interessanti sentenze di legittimità depositate nel mese di Aprile.

Arbitrato societario per il recesso del socio dalla s.p.a.

Cass. Civ. – Sez. I – 30 aprile 2018, n. 10399, ord.

Non sono compromettibili in arbitri le controversie aventi ad oggetto norme imperative o diritti indisponibili. La controversia avente ad oggetto la legittimità del recesso di un socio di s.p.a., coinvolgendo esclusivamente lo status socii e il suo diritto, di natura esclusivamente patrimoniale, alla liquidazione del valore delle azioni, attiene a diritti disponibili ed è, pertanto, suscettibile di dare luogo ad arbitrato, di diritto comune o societario.

Associazioni sportive dilettantistiche: requisiti stringenti per le agevolazioni tributarie

Cass. Civ. – Sez. VI – 30 aprile 2018, n. 10393, ord.

In tema di agevolazioni tributarie, l'associazione non lucrativa che intenda beneficiare dell'esenzione d'imposta prevista dall'art. 148 TUIR è tenuta a dimostrare l'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, non essendo sufficiente l'elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica); il relativo onere probatorio non può ritenersi soddisfatto dal dato, del tutto estrinseco e neutrale, dell'affiliazione al CONI. Le suddette agevolazioni tributarie, in favore di enti di tipo associativo commerciale, quali le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, sono applicabili solo se le associazioni interessate si conformano alle clausole riguardanti la vita associativa, da inserire nell'atto costitutivo o nello statuto.

Bancarotta societaria: applicabile l'aggravante del danno di rilevante gravità

Cass. Pen. – Sez. V – 24 aprile 2018, n. 18092, sent.

La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità di cui all'art. 219, comma 1, l.fall. è applicabile, con interpretazione estensiva, anche ai fatti di bancarotta "impropria", considerata l'integralità del richiamo contenuto nell'art. 223 l. fall. alla fattispecie di cui all'art. 216, da intendersi implicitamente riferito anche all'elemento accidentale della circostanza aggravante della rilevanza del danno, introdotto in detta fattispecie dal rinvio operato dall'art. 219, comma 1, l. fall.

Nullità dell'ordine di investimento e compensazione tra intermediario e investitore

Cass. Civ. – Sez. I – 24 aprile 2018, n. 10116, ord.

In materia di intermediazione finanziaria, allorchè sia dichiarata la nullità di un ordine di investimento, i cui effetti per i principi regolanti le nullità negoziali si estendono al negozio di acquisto effettuato dall'intermediario per dare esecuzione all'ordine ricevuto, l'intermediario e l'investitore hanno diritto di ripetere l'uno nei confronti dell'altro le reciproche prestazioni, sicchè è legittimamente dichiarata la compensazione tra la somma che l'investitore abbia corrisposto all'intermediario ai fini dell'investimento e la somma che l'intermediario abbia riscosso per conto dell'investitore ed abbia corrisposto al medesimo a titolo di frutti civili.

Quando il marchio complesso può ritenersi marchio forte

Cass. Civ. – Sez. I – 19 aprile 2018, n. 9769, sent.

In tema di segni distintivi, in presenza di un marchio c.d. forte, cioè frutto di fantasia e privo di aderenze concettuali con i prodotti contraddistinti, la tutela si caratterizza per una maggiore incisività rispetto a quella prevista per i marchi deboli, in quanto rende illegittime le variazioni, anche se rilevanti ed originali, che lascino sussistere l'identità sostanziale del nucleo individualizzante. Il marchio c.d. complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dei quali dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non è necessariamente un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo.

Revocatoria dei beni conferiti in trust: i beneficiari non sono litisconsorti

Cass. Civ. – Sez. I – 19 aprile 2018, n. 9637, sent.

I beneficiari di un trust, non titolari di diritti attuali sui beni, non sono legittimati passivi e litisconsorti necessari nell'azione revocatoria avente ad oggetto i beni conferiti nel trust, spettando invece la legittimazione, oltre che al debitore, al trustee, in quanto unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi. Ciò in quanto, di regola, i beneficiari non sono titolari di un diritto soggettivo attuale alla corretta amministrazione dei beni, a meno che l'atto di conferimento non stabilisca diversamente.

Il dovere di agire informati degli amministratori non esecutivi di società bancarie

Cass. Civ. – Sez. II – 18 aprile 2018, n. 9546, sent.

In tema di sanzioni amministrative di Banca d'Italia, ex art. 144 TUB per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni, l'art. 53, lett. a) e b) TUB sancisce doveri stringenti in capo a tutto il c.d.a. delle società bancarie, anche ai consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e, in ragione dei loro requisiti di professionalità, ad ostacolare l'evento dannoso, sicché rispondono del mancato utile attivarsi. Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, ex artt. 2381, commi 3 e 6 e 2392 c.c., non va rimesso alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacche anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business bancario. Ciò non comporta una responsabilità oggettiva, in capo agli amministratori non esecutivi, essendo questi perseguibili ove ricorra, oltre alla condotta d'inerzia, il fatto pregiudizievole anti-doveroso e il nesso causale, anche la colpa, consistente nel non aver rilevato colposamente i segnali dell'altrui illecita gestione.

La scissione può rilevare penalmente come bancarotta fraudolenta impropria distrattiva

Cass. Pen. – Sez. V – 17 aprile 2018, n. 17163, sent.

Integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, la scissione di società, successivamente dichiarata fallita, mediante conferimento dei beni costituenti l'attivo alla società beneficiaria, qualora tale operazione, astrattamente lecita, sulla base di una valutazione in concreto che tenga conto dell'effettiva situazione debitoria in cui operava l'impresa al momento della scissione, si riveli volutamente depauperativa del patrimonio aziendale e pregiudizievole per i creditori nella prospettiva della procedura concorsuale.

La responsabilità ex 231 dell'ente sussiste anche con reato colposo

Cass. Pen. – Sez. IV – 16 aprile 2018, n. 16713, sent.

Il D.Lgs. n. 231 del 2001, all'art. 5 detta la regola d'imputazione oggettiva dei reati all'ente: si richiede che essi siano commessi nel suo interesse o vantaggio. Nei reati colposi d'evento, i concetti di interesse e vantaggio vanno riferiti alla condotta e non all'esito antigiuridico ed il finalismo della condotta prevista dall'art. 5 è compatibile con la non volontarietà dell'evento lesivo, sempre che si accerti che la condotta che ha cagionato quest'ultimo sia stata determinata da scelte rispondenti all'interesse dell'ente o sia stata finalizzata all'ottenimento di un vantaggio per l'ente medesimo.

L'onere della prova della società che agisca contro gli amministratori con azione di responsabilità

Cass. Civ. – Sez. I – 12 aprile 2018, n. 9071, sent.

In tema di azioni sociali di responsabilità, incombe sulla società l'onere di individuare e dimostrare le condotte compiute dall'amministratore in violazione dei doveri inerenti alla funzione svolta, cioè i fatti costitutivi della responsabilità, nonché i danni che ne assume derivati, onde consentire poi all'amministratore di assolvere all'onere, su di lui gravante, di fornire, con riferimento agli addebiti contestati, la prova positiva dell'adempimento dei propri doveri. L'indicazione specifica dei fatti materiali che la società, attrice, assume essere stati lesivi del proprio diritto costituisce elemento essenziale, richiesto dalla legge a pena di nullità, della domanda introduttiva di un giudizio avente ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato quale quello di risarcimento del danno.

Risarcimento per investimenti rischiosi: la suitability rule e la prova positiva della diligenza dell'intermediario

Cass. Civ. – Sez. I – 10 aprile 2018, n. 8751, ord.

In tema di intermediazione finanziaria, la pluralità degli obblighi (di diligenza, di correttezza e trasparenza, di informazione, di evidenziazione dell'inadeguatezza dell'operazione) previsti dall'art. 21, comma 1, lett. a) e b) TUF e dagli artt. 28, comma 2, e 29 Reg. Consob n. 11522/1998 convergono verso il fine unitario di segnalare all'investitore, in relazione alla sua accertata propensione al rischio, la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere (cd. "suitability rule"), potendo dar corso ad un'operazione non adeguata solo a seguito di ordine scritto dell'investitore, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Stante la natura "protettiva" a favore dell'investitore dei suddetti obblighi posti a carico dell'intermediario, nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi occorre accertare la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico.

L'imprenditore non aggiorna il libro degli inventari: è bancarotta

Cass. Pen. – Sez. V – 6 aprile 2018, n. 15463, sent.

La mancata corretta tenuta del libro degli inventari integra il reato di bancarotta documentale. Il libro cespiti, pur non dovendo considerarsi un libro la cui tenuta è richiesta espressamente come obbligatoria, rappresenta comunque una serie di informazioni che, sulla scorta del disposto normativo da ultimo citato, non può non essere rappresentato nel suo contenuto nel corrispondente libro degli inventari, la cui tenuta è invece expressis verbis richiesta come obbligatoria, e ciò proprio in considerazione dell'obbligo di tenuta di tutta quella documentazione prevista dal richiamato art. 2214, comma 2, c.c. che attesta l'attività negoziale della impresa anche in relazione ai beni di cui quest'ultima si serve per lo svolgimento della sua attività commerciale.

L'estinzione della società non fa venir meno l'azione risarcitoria instaurata dal liquidatore

Cass. Civ. – Sez. I – 6 aprile 2018, n. 8582, sent.

L'estinzione di una società determinata dall'avvenuta cancellazione dal registro delle imprese per omesso deposito del bilancio per oltre tre anni consecutivi, non determina il venir meno dell'interesse alla decisione di un giudizio risarcitorio, pendente, intrapreso dal suo liquidatore: ciò sia per la difficoltà di distinguere, in assenza del bilancio di liquidazione, tra i diritti in cui siano succeduti i soci, ove all'estinzione societaria non sia seguito il venir meno di tutti i rapporti giuridici facenti capo all'ente estinto, e quelli destinati all'estinzione; sia, soprattutto, perchè l'instaurazione e la prosecuzione di quel giudizio da parte del liquidatore non consentono di ritenere che la società avesse rinunciato alla pretesa ivi azionata.

Ordini di investimento: gli obblighi informativi dell'intermediario e il comportamento successivo del cliente

Cass. Civ. – Sez. I – 6 aprile 2018, n. 8504, ord.

In tema di intermediazione finanziaria, l'art. 21, comma 1, TUF, pone a carico della banca l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza e di acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati. L'intermediario ha, dunque, l'obbligo di informarsi del profilo del cliente e di assumere tutte le informazioni necessarie e opportune sulle caratteristiche dei singoli titoli proposti o richiesti dal cliente. In caso di domanda risarcitoria da inadempimento di tali obblighi preventivi di informazione gravanti sull'intermediario, occorre considerare anche il comportamento delle parti successivo all'effettuazione dell'ordine di acquisto: l'inosservanza degli obblighi informativi può, infatti, essere sanata dal comportamento successivo delle parti che, dopo l'acquisto, rimedino all'originario inadempimento convenendo nuove condizioni.

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