Polizza RC: spese di resistenza e spese di lite
14 Maggio 2018
IL CASO Un uomo viene sottoposto ad un intervento chirurgico, non riuscito, per la correzione della miopia con la tecnica del laser ad eccimeri. Conviene dunque dinnanzi al Tribunale di Napoli, per il risarcimento dei danni patiti, il medico che aveva eseguito l'operazione e la casa di cura dove era stato effettuato l'intervento, che a sua volta cita la società a cui aveva concesso in locazione, e in gestione, l'immobile, affermando di esserne solo proprietaria. Il Tribunale accoglie la domanda principale attorea e quella di garanzia della convenuta. La Corte d'appello, successivamente adita, incrementa la somma riconosciuta a titolo di risarcimento al danneggiato e modifica la distribuzione dell'onere relativo alle spese, condannando la società alla rifusione al danneggiato, in solido con il medico, i due terzi delle spese processuali e le spese di consulenza. La società che gestisce la casa di cura ricorre dunque in Cassazione, sulla base di due motivi.
RICORSO IN CASSAZIONE Con il primo motivo viene denunciata violazione dell'art. 1917, comma 3, c. c.: la Corte territoriale avrebbe erroneamente omesso di condannare l'assicuratore rc alla rifusione delle spese processuali sostenute per convenire in giudizio la società di assicurazione. La Suprema Corte considera parzialmente fondato il motivo di ricorso e ricorda che l'assicurato contro i rischi della rc , «ove commetta un fatto illecito dal quale scaturisca una lite giudiziaria, può andare incontro a tre differenti tipi di spese processuali».
SPESE DI SOCCOMBENZA, da rifondere alla parte avversaria vittoriosa a seguito della condanna del giudice. Sono solo una delle tante conseguenze possibili del fatto illecito commesso dall'assicurato, che ha dunque il diritto di ripeterle dall'assicuratore, nei limiti del massimale.
SPESE DI RESISTENZA, remunerazione del proprio difensore ed eventuali consulenti, per resistere alla domanda attorea. Secondo la Corte rientrano nel genus delle spese di salvataggio ex art. 1914 c.c., che non costituiscono una conseguenza propria del fatto illecito perché sostenute per un comune interesse di assicurato e assicuratore, e che pertanto possono eccedere il massimale nei limiti previsti dall'art. 1917, comma 3, c.c.
SPESE DI CHIAMATA IN CAUSA, per convenire il giudizio il proprio assicuratore. Si tratta di spese processuali, assoggettate quindi alla disciplina prevista dagli artt. 91 e 92 c.p.c.
PRINCIPIO DI DIRITTO Nel caso di specie la Corte territoriale, nonostante avesse correttamente condannato l'assicuratore a rifondere all'assicurata le spese di soccombenza, aveva però errato nel negare quelle di resistenza. Pertanto, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Napoli in diversa composizione, che dovrà decidere la controversia applicando il seguente principio di diritto: «L'assicurato contro i rischi della responsabilità civile ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore delle spese processuali che è stato costretto a rifondere al terzo danneggiato, entro i limiti del massimale; nonché delle spese sostenute per resistere alla pretesa di quegli, anche in eccedenza rispetto al massimale, purchè entro il limite stabilito dall'art. 1917, comma terzo, c.c.».
|