Ok alla detrazione dell'IVA su spese di ristrutturazione dell'immobile locato

La Redazione
14 Maggio 2018

Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 11533/2018, hanno chiarito una questione di particolare importanza: il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione va riconosciuto anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa.

"Deve riconoscersi il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva. E ciò pur se, per cause estranee al contribuente, la predetta attività non abbia poi potuto concretamente esercitarsi".

È questo il principio di diritto emerso con la sentenza n. 11533/2018 pronunciata dalle Sezioni Unite, dove viene sciolto un nodo di notevole importanza e a lungo dibattutto dalla giurisprudenza: ossia la possibilità da parte dell'impresa/società di detrarre l'IVA sulle spese di ristrutturazione dell'immobile che detiene in locazione ma che è di proprietà di terzi.

La vicenda prende avvio da accertamenti effettuati verso una società contribuente per il recupero dell'IVA indebitamente detratta – in relazione a spese di ristrutturazione di un importante complesso immobiliare in locazione destinato a residence per vacanze di proprietà della controllante. Sia CTP che CTR ritenevano corretto il recupero dell'imposta: al momento della ristrutturazione il complesso immobiliare era in categoria catastale A/2 abitativa (ma l'art. 19-bis d.P.R.n. 633/1972 ammetteva la detrazione unicamente per le società con oggetto la costruzione di immobili in D/2).

La contribuente dal canto suo lamentava la violazione dell'art. 30, comma 2, d.P.R. n. 633/1972 per aver la CTR ritenuto di escludere la detrazione perchè la norma limitava il diritto ai soli beni ammortizzabili tali non essendo quelli di proprietà altrui.

Ora, le Sezioni Unite riprendono e cercano di far salvo il fondamentale principio europeo del diritto alla detrazione relativamente a beni che sono comunque strumentali all'attività d'impresa, subordinando il tutto ad una condizione: il nesso di strumentalità dell'immobile che permette di evitare a chi è "consumatore finale" (nella sostanza) di potersi detrarre l'imposta.

Si può quindi concludere che per i Supremi Giudici la detrazione dell'imposta può legittimarsi se l'immobile in locazione sia strumentale all'attività dell'azienda.

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