Le comunicazioni di cancelleria vanno effettuate a mezzo PEC salvo non sia possibile per causa non imputabile al destinatario
14 Maggio 2018
Il caso. I convenuti in primo grado proponevano appello avverso la sentenza resa dal tribunale territorialmente competente con la quale erano state accolte le domande di usucapione e di condanna alla estirpazione di alcune piante a distanza non legale dal confine proposte dagli attori. I convenuti si costituivano e chiedevano, oltre al rigetto della domanda, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto di transazione per inadempimento degli attori. Nel costituirsi in giudizio gli appellati eccepivano la nullità del gravame e ne contestavano ad ogni modo la fondatezza, chiedendone il rigetto; inoltre proponevano – a loro volta – appello incidentale con riferimento ad un muro edificato dagli appellanti, chiedendone la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Con ordinanza collegiale veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte del giudizio di primo grado. La Corte distrettuale dichiarava inammissibile l'appello poiché, secondo la stessa non era stato rispettato il termine posto in capo all'appellante nella predetta ordinanza per procedere all'integrazione del contraddittorio di una delle parti nel processo di primo grado. In particolare, l'ordinanza in questione era stata comunicata dalla cancelleria a mezzo fax ex art. 136, ultimo comma c.p.c., alla parte appellante, ma non era stata ottemperata da quest'ultima, la quale non aveva neppure tentato di effettuare la prescritta notificazione entro il termine perentorio assegnato. Gli appellanti proponevano ricorso per cassazione.
Comunicazioni a mezzo PEC. Il Collegio, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso proposto dai ricorrenti per violazione degli artt. 136, ultimo comma c.p.c., 134 e 174 c.p.c., 16, comma 4, d.l. n. 179/2012 (conv. con mod. dalla l. n. 221/2012) e 4 d.lgs. n. 193/2009, nonché i principi di “legale scienza” (con riferimento all'art. 360, n. 4, c.p.c.) in quanto la Corte distrettuale aveva omesso di considerare che, alla data in cui era stata adottata l'ordinanza di integrazione del contraddittorio, gli artt. 134 e 176 c.p.c. non prevedevano più la comunicazione a mezzo telefax (atteso che il rapporto di trasmissione rilasciato da un fax non offre la piena prova in ordine all'avvenuta ricezione), bensì la notifica a mezzo PEC con la conseguenza che era possibile ricorrere alla comunicazione mediante UNEP o telefax solo qualora non fosse stato possibile procedere a mezzo PEC. L'indirizzo PEC della difesa degli appellanti risultava peraltro, a disposizione dell'ufficio (poiché inserita nel data base dei registri generali e pubblicata sul sito istituzionale e sul registro generale). I Giudici di legittimità, aderendo alla tesi difensiva dei ricorrenti, hanno accertato inoltre che il decreto ministeriale del 31 gennaio 2012 (prot. R. 11/2012) adottato per la Corte d'appello di Roma – ufficio presso il quale pendeva il giudizio in esame – aveva attestato l'idoneità dell'Ufficio alle comunicazioni telematiche ai fini della trasmissione dei documenti informatici. Ciò doveva quindi, far ritenere che la previsione di cui al comma 4 fosse già operativa alla data di entrata in vigore del d.l. n. 179/2012 in relazione ai processi pendenti presso la Corte d'appello di Roma, ai sensi della lettera a) del successivo comma 9.
In conclusione. I Giudici, pertanto sulla scorta di quanto innanzi, concludono affermando che l'ordinanza di integrazione del contraddittorio in oggetto (emessa successivamente alla data di pubblicazione del menzionato decreto legge), andava comunicata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo del difensore delle parti ricavabile dai pubblici elenchi, dovendosi escludere la possibilità che la comunicazione potesse invece essere effettuata a mezzo fax, come invece accaduto nel caso di specie. *Fonte: www.dirittoegiustizia.it |