Abrogata la facoltà di disporre gli aumenti dell’ICPDPA

La Redazione
15 Maggio 2018

Una nuova Risoluzione del Dipartimento delle Finanze fa luce su una recentissima sentenza della Consulta intervenuta sull'abrogazione della facoltà di disporre gli aumenti dell'ICPDPA.

A partire dall'anno di imposta 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA).

È questo il chiarimento fornito dal Dipartimento delle Finanze, tramite la Risoluzione n. 2/DF di ieri, in relazione a quanto sancito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del 10 gennaio 2018, n. 15, al fine di fare luce in ordine agli effetti dell'intervenuta abrogazione della facoltà di disporre gli aumenti dell'ICPDPA di cui al capo I del D.Lgs. n. 507/1993, sulle tariffe applicate dalle amministrazioni comunali e prorogate in forma espressa o tacita a partire dal 2013, vale a dire successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione abrogatrice di cui all'art. 23, comma 7 del D.L. n. 83/2012. La questione di legittimità costituzionale su cui la Consulta si è espressa riguarda l'art. 1, comma 739, della Stabilità 2016 il quale stabilisce che l'abrogazione in parola non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del menzionato art. 23, comma 7, D.L. n. 83/2012, vale a dire il 26 giugno 2012.

Partendo da queste premesse, e riprendendo il contenuto della sentenza, il nuovo documento di prassi ha precisato che:

  • il citato comma 739 ha solamente specificato gli effetti dell'abrogazione senza introdurre alcun doppio regime impositivo né creare ingiustificate disparità di trattamento;
  • dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 83/2012 tutti gli atti di proroga anche tacita delle maggiorazioni devono ritenersi illegittimi, non potendo essere prorogata una maggiorazione non più esistente, pertanto, il 26 giugno 2012 è la data che segna lo spartiacque tra il vecchio e il nuovo regime.

Di conseguenza, hanno chiarito dalle Finanze, “una delibera esplicita approvativa o confermativa delle maggiorazioni in questione, adottata entro il 26 giugno 2012, legittima la richiesta di pagamento delle stesse da parte dell'ente locale; diversamente, una delibera approvativa o confermativa emessa in data successiva a quella predetta non può che ritenersi illegittima, essendo venuta meno – a seguito dell'intervento abrogativo disposto dall'art. 23, comma 7 del D.L. n. 83/2012 – la norma di cui all'art. 11, comma 10 della Legge n. 449/1997, attributiva del potere di disporre gli aumenti tariffari”. E le stesse considerazioni valgono anche per le proroghe tacite delle tariffe.

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