Responsabile la banca che finanzia un’impresa insolvente solo se l’affidamento dei creditori è incolpevole
15 Maggio 2018
La banca che, finanziando un'impresa insolvente, ritardandone il fallimento, ingeneri nei creditori un'idea distorta sulle reali condizioni economiche dell'impresa, può essere ritenuta responsabile per abusiva concessione di credito se l'affidamento dei creditori sia esente da colpa. È questo il principio enunciato dalla Cassazione, nella sentenza n. 11695 del 14 maggio. Il caso. Una società in amministrazione straordinaria agiva nei confronti di un istituto bancario chiedendone la condanna per abusiva concessione di credito che questa aveva effettuato in favore di una s.p.a. con la quale l'attrice aveva continuato a trattare, anche in virtù dei finanziamenti da quest'ultima ricevuti, maturando così un ingente credito. La domanda veniva rigettata, in primo e secondo grado, e la società proponeva ricorso per cassazione. Il ruolo della banca nella concessione del credito. La S.C. ricorda come in passato si sia osservato che la banca che continui a finanziare un'impresa insolvente anziché avviarla al fallimento, offre agli operatori di mercato una sensazione distorta, ingannandoli sulle reali situazioni dell'impresa finanziata e d inducendoli a continuare a trattare con essa, come se fosse un'impresa sana, con la conseguenza che il suo fallimento viene artificiosamente ritardato, con pregiudizio per la posizione di tutti i creditori. Il ruolo degli operatori economici e la tutela dell'affidamento incolpevole. Tuttavia, la responsabilità trova un limite nella condotta negligente dell'impresa: nell'esercizio della sua attività sul mercato, l'operatore economico deve ritenersi artefice nel mercato stesso e come tale ha un dovere di autoresponsabilità, che non viene rispettato in caso di agire negligente o noncurante delle insidie insite nelle relazioni commerciali, sicchè non è possibile considerare meritevole di tutela l'incauto affidamento riposto sulla bontà dell'operazione. Viene, dunque, in rilievo il principio dell'affidamento incolpevole che, in tema di abusiva concessione del credito, deve essere declinato nel senso che può affermarsi la responsabilità del soggetto a cui si imputa il fatto illecito, fonte di pregiudizio, solo se l'affidamento che il danneggiato riponga nella condotta altrui sia immune da colpa. Il principio di diritto. La S.C. enuncia, quindi, il seguente principio di diritto: “In materia di concessione abusiva del credito, sussiste la responsabilità della banca, che finanzi un'impresa insolvente e ne ritardi il fallimento, nei confronti dei terzi, che in ragione di ciò abbiano confidato nella sua solvibilità ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti contrattuali con essa allorché sia provato che i terzi non fossero a conoscenza dello stato di insolvenza e che tale mancanza di conoscenza non fosse imputabile a colpa”. |