Elezioni CPGT: apportate modifiche al regolamento elettorale

La Redazione
15 Maggio 2018

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 maggio scorso un Comunicato di modifica al regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria da parte dei giudici tributari.Il Comunicato rende nota la seduta del 8 maggio scorso dove il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria si è riunito in via d'urgenza, per apportare alcune modifiche al regolamento elettorale (approvato con delibera n. 414/2018 del 6 marzo 2018) al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 maggio scorso un Comunicato di modifica al regolamento per l'elezione dei componenti del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria da parte dei giudici tributari.

Il Comunicato rende nota la seduta del 8 maggio scorso dove il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria si è riunito in via d'urgenza, per apportare alcune modifiche al regolamento elettorale (approvato con delibera n. 414/2018 del 6 marzo 2018) al fine di consentire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.

In particolare i punti oggetto di attenzione:

  1. composizione degli uffici elettorali provinciali e regionali;
  2. esercizio del diritto di voto da parte degli appartenenti agli uffici elettorali locali e norma transitoria.

Soffermandoci sul primo punto, si legge nel comunicato della difficoltà, nonché l'impossibilità, di comporre gli uffici elettorali territoriali, provinciali e regionali, segnatamente nelle commissioni in cui vi siano pochi i magistrati in organico o vi siano impedimenti che incidono negativamente sul numero dei magistrati disponibili a svolgere la funzione nella composizione prevista di tre componenti titolari e tre supplenti.

Che in tal senso deve essere modificato il regolamento elettorale per consentire il regolare insediamento degli uffici elettorali locali, prevedendo che gli uffici elettorali provinciali e regionali siano validamente costituiti con tre componenti effettivi e tre supplenti e che per la costituzione degli uffici i presidenti indichino i giudici facenti parte dell'organico della Commissione; in caso di insufficienza di detti giudici o di impedimento degli stessi, il presidente potrà indicare, nel seguente ordine:

a) i giudici “applicati in via esclusiva",

b) i giudici “applicati in via non esclusiva",

c) i giudici di altra commissione viciniore.

Sul secondo punto evidenziato dal CPGT, viene specificata la necessità di garantire l'esercizio del diritto di voto ai giudici tributari che siano chiamati a comporre l'Uffìcio elettorale locale e, con norma transitoria, la regolare costituzione degli uffici elettorali.

In tal senso sono state approvate le modifiche al regolamento, nel dettaglio:

l'art. 4: "Ogni Ufficio elettorale locale è composto da tre componenti effettivi: il Presidente della Commissione o un suo delegato che lo presiede e due giudici tributari e tre componenti supplenti.

In caso di insufficienza di detti giudici o di impedimento degli stessi, il presidente può nominare “i giudici applicati in via esclusiva”, “i giudici applicati in via non esclusiva”, i giudici di altra commissione viciniore.

Tali nomine non hanno carattere di applicazione, neppure temporanea, in riferimento alle funzioni giurisdizionali, ma esclusivamente per le precisate finalità di composizione e funzionamento degli uffici elettorali provinciali e regionali, per lo svolgimento delle operazioni elettorali e fino al loro definitivo completamento.

Infine una norma transitoria:

“In deroga all'art. 4 comma 1 del Regolamento cit. e solo per le elezioni del CPCT, i presidenti delle commissioni elettorali provinciali e regionali istituiscono i rispettivi uffici elettorali almeno sei giorni prima della data fissata per le elezioni; l'ufficio elettorale locale deve insediarsi almeno quattro giorni prima della data fissata per le elezioni.