Nullità dell’iscrizione ipotecaria in assenza di comunicazione preventiva

La Redazione
15 Maggio 2018

L'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, non costituisce atto di espropriazione forzata, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla previa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50...

L'iscrizione ipotecaria di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973, non costituisce atto di espropriazione forzata, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla previa notifica dell'intimazione di cui all'art. 50, comma secondo, del d.P.R. n. 602/1973 (la quale è prescritta qualora l'espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella).

Tuttavia (e ciò vale anche per le fattispecie poste in essere prima dell'entrata in vigore del comma 2-bis dell'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973) l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca.

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