Ritardo del treno: è risarcibile solo il danno patrimoniale, il disagio è tollerabile

Redazione Scientifica
16 Maggio 2018

Ritardo di cinque ore in seguito a guasto dell'impianto elettrico e di riscaldamento: sufficiente, come ristoro per i danni patiti, il rimborso del 50% del prezzo del biglietto, ossia €7,38, pari al mero danno patrimoniale. La Cassazione respinge ogni richiesta di risarcimento del danno morale per il viaggio travagliato.

IL CASO Il Tribunale di Milano riforma parzialmente la decisione del Giudice di Pace condannando due passeggeri, che avevano ottenuto un risarcimento pari a € 413,37 per il ritardo accumulato dal treno su cui viaggiavano, alla restituzione della somma a Trenitalia Spa. Il Giudice di prime cure aveva infatti accertato il parziale inadempimento della società di trasporti sia per le cinque ore di ritardo accumulate dal treno a causa di un guasto, sia perché durante il tempo della riparazione i ricorrenti, che viaggiavano in compagnia dei loro nipoti, erano rimasti in una situazione di totale abbandono, al buio ed al freddo, sia infine perché a causa di una carenza di comunicazione da parte della società non avevano potuto effettuare il trasbordo su un diverso treno, con medesima destinazione. I danneggiati ricorrono dunque in Cassazione, con un unico motivo di ricorso.

SOLO RISARCIMENTO DEL DANNO PATRIMONIALE Pur riconoscendo la responsabilità di Trenitalia, poiché in capo all'azienda risiede l'obbligo di manutenzione del mezzo di trasporto, e perché non risulta provato che il guasto del ritardo fosse attribuibile a caso fortuito o forza maggiore, la Cassazione precisa però che «il ritardo di cinque ore con cui i passeggeri sono giunti a destinazione legittima solo una riduzione del prezzo del biglietto, nella misura ritenuta equa del 50%».

ESCLUSO IL RISARCIMENTO DEL DANNO MORALE La Suprema Corte ritiene che i disagi lamentati dai passeggeri non siano connotati da gravità: disagi, fastidi, disappunti, ansie rientrano necessariamente nel minimo di tolleranza che ogni cittadino è tenuto ad accettare in virtù del dovere di convivenza.

La Corte pertanto rigetta il ricorso e da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

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