Inoppugnabile la comunicazione di irregolarità con cui si segnali il mancato pagamento delle imposte autoliquidate

La Redazione
16 Maggio 2018

Qualora la società contribuente, a seguito del diniego all'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, convinta della non operatività nei suoi riguardi di detta disciplina, provveda ad indicare nel modello Unico il reddito minimo imponibile determinato in base al test di operatività...

Qualora la società contribuente, a seguito del diniego all'istanza di interpello per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, convinta della non operatività nei suoi riguardi di detta disciplina, provveda ad indicare nel modello Unico il reddito minimo imponibile determinato in base al test di operatività, non provvedendo, però, a versare le imposte, la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 non è atto impugnabile in quanto non porta a conoscenza della stessa una “ben individuata pretesa tributaria”.


Con tale comunicazione, infatti, l'Ufficio non ha modificato in nulla quanto spontaneamente dichiarato dalla stessa società, limitandosi a segnalare come le imposte autoliquidate nella dichiarazione dei redditi non fossero state versate.

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