Graduatorie docenti: tra divieto di inserimento ex novo e possibilità di reinserimento

Sabrina Apa
16 Maggio 2018

La legge finanziaria 2007 - con l'art.1, comma 605 - ha regolato una fattispecie (quella dei nuovi ingressi) non sovrapponibile a quella del reinserimento di chi nella graduatoria era già presente da tempo.

La legge finanziaria 2007 - con l'art. 1, comma 605 - ha regolato una fattispecie (quella dei nuovi ingressi) non sovrapponibile a quella del reinserimento di chi nella graduatoria era già presente da tempo. Infatti, si tratta di istituti sostanzialmente diversi, il reinserimento non è un nuovo inserimento. Non a caso, il reinserimento viene disposto sulla base del punteggio già maturato (“a domanda dell'interessato (...) è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione” (art. 1-bis, l. l. n. 143/2004). Con ogni evidenza, non si tratta di un inserimento ex novo, ma del mero ripristino di una situazione già esistente. Il reinserimento disposto col punteggio già maturato è fattispecie del tutto diversa da un inserimento ex novo. Non avendo la nuova legge nulla disposto sulla questione del reinserimento e non sussistendo tra le due norme “una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione”, appare evidente la perdurante vigenza della precedenti disposizioni e, conseguentemente, della possibilità di reinserimento di coloro che risultavano già iscritti, pienamente compatibile con la regola del divieto di inserimenti ex novo.

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