Se rispettati i requisiti sostanziali, la detrazione è possibile anche senza dichiarazione
16 Maggio 2018
Legittima la detraibilità del credito IVA anche se il contribuente ha omesso la dichiarazione relativa all'anno precedente, se siano dimostrati i requisiti sostanziali per la detrazione. Questa la posizione dei Giudici della Corte di Cassazione con l'ordinanza del 14 maggio 2018 n. 11621, con la quale i Supremi Giudici hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, in merito al contenzioso con un contribuente circa il disconoscimento della detraibilità del credito IVA maturato nell'anno di imposta precedente, per la quale, però, risultava omessa la dichiarazione.
Riprendendo l'enunciato delle Sezioni Unite (sentenza n. 17757/2016) i Giudici di Cassazione hanno affermato che «la neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal Fisco a seguito di controllo formale automatizzato laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo in maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati a operazioni imponibili». |