L'acquiescenza può operare anche in merito a singoli addebiti di rilevanza autonoma
16 Maggio 2018
Legittima la riduzione delle sanzioni fiscali per acquiescenza del contribuente ad un solo addebito dell'accertamento. Così la Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione, con l'ordinanza dell'11 maggio n. 11497, con la quale i Giudici della Suprema Corte hanno respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.
Nel caso in esame, gli eredi del de cuius avevano ricevuto un accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, che aveva contestato una plusvalenza. Secondo il Fisco, la plusvalenza si era realizzata, vendendo ad una cooperativa alcuni immobili costituiti da fabbricati e relative aree pertinenziali. Secondo gli eredi, che ricorrevano ottenendo ragione in appello, non poteva sussistere alcuna plusvalenza, poiché avevano effettuato la cessione dopo aver acquistato gli immobili iure successionis e perché si trattava di immobili già realizzati e non di aree edificabili. I ricorrenti avevano infine effettuato il pagamento ex art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 per una vicenda distinta da quella relativa alla presunta plusvalenza, e ciò costituiva nuovo motivo di impugnazione da parte del Fisco.
La Corte ha enunciato il principio di diritto secondo cui «in materia tributaria, l'istituto dell'acquiescenza di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 218/1997 può operare, in ragione della ratio definitiva ad esso sottesa, anche in relazione a singoli addebiti di rilevanza autonoma, pur se ricompresi in un accertamento unitario». Respinto, dunque, il ricorso del Fisco. |