Impugnazione di delibera e successiva conferma da parte dell'assemblea

16 Maggio 2018

La delibera annullabile può essere sanata da una semplice riconferma successiva dell'assemblea? Se si trattasse di un negozio annullabile, sarebbe sufficiente rivotare senza dar atto del vizio che si intendeva sanare e, soprattutto, senza formalmente revocarla?

Un condomino proponeva impugnazione avverso una delibera condominiale, sostenendo l'eccesso di potere, l'abuso di maggioranza, l'eccesso di deleghe. Alla mediazione, nessuno era comparso per controparte, pertanto il Tribunale ha sospeso l'efficacia della delibera. Successivamente, si sono costituiti con intervento altri condomini, alla prima udienza, però, il giudice ha disposto l'effettuazione di una nuova mediazione alla quale partecipassero le parti costituite in giudizio. A tale seconda mediazione non sono comparsi tutti gli interventori; il condominio, invece, ha partecipato, dichiarando di non entrare in mediazione e sostenendo – a mezzo di apposita dichiarazione a verbale – di aver confermato la decisione impugnata con una successiva deliberazione.

Chiedo se la delibera annullabile può essere sanata da una semplice riconferma successiva dell'assemblea?. Se si trattasse di un negozio annullabile, sarebbe sufficiente rivotare senza dar atto del vizio che si intendeva sanare e, soprattutto, senza formalmente revocarla?

Le questioni proposte sono molteplici e dovrebbero essere analizzate con i documenti alla mano (cosa che, ovviamente, non può essere effettuata in questa sede).

In via generale, può rispondersi:

a) secondo quanto esposto, la delibera impugnata ha ad oggetto decisioni che si collocano in due ambiti di eventuale invalidità: 1) eccesso di potere; 2) violazioni formali/procedimentali (maggioranza/deleghe);

b) per quanto riguarda il primo (eccesso di potere), la conferma non determina alcuna “sanatoria” da parte dell'assemblea, con la conseguenza che sarà necessaria una decisione nel merito da parte del giudice dell'impugnazione della prima delibera; appare anche necessario che i ricorrenti propongano impugnazione anche avverso la seconda deliberazione (richiedendo l'opportuna riunione dei procedimenti), in difetto la seconda decisione otterrà gli effetti che gli impugnanti vogliono impedire;

c) per quanto riguarda il secondo ambito (abuso maggioranza/eccesso deleghe) può essere anche sostenibile che la seconda delibera di conferma comporti gli effetti di una revoca implicita della prima decisione assembleare; in questo caso, tuttavia, la cessazione della materia del contendere eventualmente dichiarata dal giudice della prima impugnazione comporterà comunque la soccombenza virtuale del condominio.