Soggetto ad IVA il servizio di consulenza in materia di investimenti

La Redazione
16 Maggio 2018

Una nuova Risoluzione delle Entrate fa il punto sul trattamento IVA di un servizio di consulenza in materia di investimenti alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e del parere espresso dal Comitato IVA.

Il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito direttamente ai clienti della società in posizione di assoluta indipendenza ed imparzialità rispetto al soggetto che promuove i titoli, svolto in assenza di qualsiasi collegamento/rapporto con i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nella realizzazione della proposta di investimento rivolta al cliente non è inquadrabile tra i servizi di intermediazione esenti da IVA ai sensi del combinato disposto dei nn. 4) e 9) dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 e, pertanto, deve essere assoggettato all'imposta. La conferma arriva dalla Risoluzione n. 38/E diramata ieri pomeriggio dalle Entrate.

Il caso sottoposto all'Amministrazione finanziaria tramite interpello riguarda una società di intermediazione mobiliare autorizzata a svolgere sia il servizio di gestione di portafogli sia il servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenzione delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della medesime.

La risposta delle Entrate si fonda sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE e, in particolare, sul parere espresso dal Comitato IVA nel Working Paper n. 849 del 22 aprile 2015. Qui viene presupposta una definizione di “consulenza in materia di investimento” che non necessariamente coincide con un'attività di intermediazione (i.e. negoziazione) nell'accezione fatta propria dalla Corte di Giustizia UE. “Ad avviso del Comitato consultivo IVA – si legge nella Risoluzione in commento - il servizio di consulenza in materia di investimenti fornito senza che sia ravvisabile alcun intervento/partecipazione del consulente/prestatore del servizio nella conclusione del contratto tra il cliente/potenziale investitore e la parte che promuove/emette i titoli non è inquadrabile come attività di negoziazione/intermediazione esente da IVA ai sensi dell'art. 135, paragrafo 1, lett. f), della Direttiva IVA 2006/112/CE”. Il caso preso in esame dalla Risoluzione, per le Entrate, ricade proprio in questa fattispecie.

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