Il consumatore cambia la residenza dopo la conclusione del contratto, qual è il giudice competente?

Redazione scientifica
16 Maggio 2018

In tema di controversie tra consumatore e professionista la situazione rilevante per individuare il giudice competente per territorio è quella esistente al momento della proposizione della domanda, «non avendo rilievo la residenza riferita al momento della conclusione del contratto».

Il caso. La vicenda oggetto di ricorso per cassazione traeva origine dall'opposizione a decreto ingiuntivo, relativo al pagamento di competenze professionali, promossa dall'odierna ricorrente, la quale eccepiva in via preliminare la nullità del decreto per difetto di competenza del tribunale di Lecce a pronunziare sull'ingiunzione.

In particolare, la ricorrente ha proposto regolamento di competenza ai sensi dell'art. 42 del codice di rito, rilevando che la stessa si era trasferita a Bologna due anni prima dell'inizio del giudizio civile. Ciò premesso ha precisato che la controversia riguardava un rapporto contrattuale soggetto al codice del consumo e di conseguenza la competenza territoriale del foro del consumatore (la ricorrente) va riferita alla sua residenza al momento della domanda e non al momento della conclusione del contratto.

Competenza per territorio. La Suprema Corte analizzando nel merito la questione ha rilevato che in generale l'individuazione del giudice competente per territorio, ai sensi dell'art. 5 codice di rito, deve essere determinata con riguardo «allo stato di fatto esistente al momento della domanda, con la conseguenza che l'indagine va riferita al tempo in cui si istaura la lite», nel caso di specie alla data di notifica del decreto ingiuntivo.

Foro del consumatore. La Cassazione, poi, ha osservato che non vi sono dubbi circa la disciplina applicabile alla fattispecie in esame, ossia il codice del consumo, in quanto «la posizione da prendere in esame è quella del consumatore e non quella del professionista, avendo il primo il diritto ad un processo che si svolga presso il giudice di prossimità».

A ciò consegue che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo) la situazione rilevante per la determinazione della competenza territoriale «è quella esistente al momento della proposizione della domanda, non avendo alcun rilievo la residenza riferita al momento della conclusione del contratto, poiché la tutela del consumatore si realizza attraverso la prossimità del giudice al luogo di residenza del contraente, mentre il luogo di conclusione del contratto potrebbe, come nel caso di specie, attribuire maggiore tutela alla posizione del professionista presso il cui ufficio il contratto è stato concluso».

Per questi motivi il Supremo Collegio ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, disponendo la prosecuzione del giudizio davanti al tribunale di Bologna in qualità di giudice competente.

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