Tutela dei diritti di proprietà intellettuale: dalle Dogane modifiche ai formulari

La Redazione
17 Maggio 2018

Con Comunicato stampa diramato nei giorni scorsi, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che a partire dal 15 maggio scorso, è entrato in vigore il Regolamento di applicazione UE n. 582/2018 che apporta modifiche al Regolamento di esecuzione UE n. 1352/2013 mediante cui sono stabiliti i formulari relativi al Regolamento UE n. 608/2013 concernente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

Con Comunicato stampa diramato nei giorni scorsi, l'Agenzia delle Dogane ha reso noto che a partire dal 15 maggio scorso, è entrato in vigore il Regolamento di applicazione UE n. 582/2018 che apporta modifiche al Regolamento di esecuzione UE n. 1352/2013 mediante cui sono stabiliti i formulari relativi al Regolamento UE n. 608/2013 concernente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali.

L'Agenzia informa, inoltre, che il Regolamento n. 582/2018 nonché i relativi formulari per la domanda di tutela doganale sono reperibili sul proprio sito istituzionale nella sezione Aree tematiche – Lotta alla contraffazione ed illustra le principali modifiche apportate dalla nuova disciplina:

  • Casella 1 del formulario: se una domanda di tutela è presentata successivamente alla sospensione dello svincolo o del blocco delle merci da parte delle Autorità doganali su iniziativa delle stesse, il richiedente deve farne menzione nel formulario (procedura ex officio ex art. 5, par.3);
  • Casella 5 del formulario: sostituzione dell'espressione «marchio comunitario» con quella «marchio dell'Unione europea» (EUTM), conformemente a quanto stabilito nell'ordinamento giuridico dell'Unione con il Regolamento UE n. 2424/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • Casella 10 del formulario: se il richiedente chiede di applicare la procedura per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni, a norma dell'art. 26 del Regolamento UE n. 608/2013, può precisare se desidera che tale procedura sia applicata in tutti gli Stati membri oppure, in alternativa, in uno o più Stati membri. A tal proposito, è altresì ricordato che tale procedura non trova applicazione nel territorio nazionale.
  • Casella 16 del formulario: il richiedente ha l'obbligo di inserire nell'istanza ulteriori informazioni relative ai nomi e agli indirizzi delle società e degli operatori commerciali coinvolti nella distribuzioni dei prodotti oggetto della richiesta di tutela doganale: tali informazioni, infatti, sono considerate pertinenti e utili ai fini dell'analisi e della valutazione del rischio da parte delle Autorità doganali.

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