Disciplina del debito previdenziale e lite fiscale

17 Maggio 2018

La definizione della lite fiscale con la procedura agevolata prevista dal D.L. n. 98/2011 produce automaticamente effetti estintivi anche del correlativo debito previdenziale a carico del contribuente, con conseguente illegittimità ...

La definizione della lite fiscale con la procedura agevolata prevista dal D.L. n. 98/2011 produce automaticamente effetti estintivi anche del correlativo debito previdenziale a carico del contribuente, con conseguente illegittimità della richiesta dell'Istituto. Secondo tale orientamento, a seguito dell'intervenuto “condono” fiscale, il vincolo “reddito – onere previdenziale” non può più sussistere, atteso che il credito INPS era basato su scaglioni reddituali diversi rispetto all'accordo perfezionato tra il contribuente ed il Fisco. La soluzione alla questione di diritto può ricavarsi dalla lettura sistematica delle norme che regolano l'istituto della definizione delle liti tributarie, ovvero l'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011 e l'art. 16 L. n. 298/2002. Le due disposizioni – che nulla dispongono sul rapporto tra i due debiti e i relativi procedimenti di contestazione - ed, in particolare, il riferimento al fatto che la somma da versare per la definizione della lite deve essere calcolata in una percentuale dell'imposta contestata, portano a concludere che la definizione ex art. 39 cit. riguardi unicamente l'imposta. La definizione non riguarda i contributi, che non sono stati oggetto della procedura dinanzi al Giudice Tributario. Poiché al momento della definizione della lite tributaria la somma da versare è calcolata solo sulla base dell'imposta e in essa non sono ricompresi i contributi, gli stessi non possono costituire oggetto di una rideterminazione concordata.

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