Tassazione del TFM agli amministratori

Enrica Piacquaddio
18 Maggio 2018

In caso di erogazione del trattamento di fine mandato agli amministratori, qual è la tassazione in capo alla società e agli amministratori?

In caso di erogazione del trattamento di fine mandato agli amministratori, qual è la tassazione in capo alla società e agli amministratori?

Il trattamento di fine mandato (TFM), è una forma di indennità differita che una società può riconoscere agli amministratori al momento della cessazione del rapporto.

Il trattamento di fine mandato non è disciplinato dalla legge: non esiste, infatti, una norma che preveda i parametri per la determinazione della quota da accantonare, come invece avviene per il trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti (TFR).

La determinazione del compenso dovuto a titolo di trattamento di fine mandato è, quindi, sostanzialmente lasciata all'autonomia contrattuale delle parti (come ribadito anche dalla recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecco, n. 164 dell'11 luglio 2017), pur dovendosi basare su criteri di congruità rispetto alla specifica realtà aziendale, quali il volume di affari, la complessità della gestione societaria, etc.

Tassazione in capo alla società - Sotto il profilo fiscale, la deducibilità del TFM ha la sua fonte normativa nell'art. 105 del TUIR, che regola la disciplina degli accantonamenti TFR, ex art. 2117 c.c. e che ne stabilisce la deducibilità secondo il criterio della competenza, in misura corrispondente alla quota maturata nell'esercizio, attraverso apposito accantonamento in bilancio.

Sul punto però, l'Agenzia delle Entrate (cfr. Risoluzione n. 211/E/2008), muovendosi dal richiamo contenuto nell'art. 105, comma 4 del TUIR all'art. 17, comma 1, lett c), del TUIR, ritiene che il trattamento fiscale del TFM sia diverso a seconda che il diritto all'indennità risulti o meno da atto avente data certa, antecedente all'accettazione dell'incarico da parte dell'amministratore.

In particolare, secondo l'Agenzia delle Entrate, per la società si possono delineare due situazioni opposte:

a) Esistenza di un atto avente data certa anteriore all'inizio del mandato che attribuisce all'amministratore il diritto all'indennità: deduzione degli stanziamenti al fondo TFM per competenza, come previsto dall'art 105, comma 4 del TUIR;

b) Assenza di un atto con data certa: è estesa anche al TFM l'applicazione del principio di cassa disposto dall'art. 95, comma 5 del TUIR, per i compensi spettanti agli amministratori. La deduzione del TFM avverrà quindi all'atto dell'effettiva corresponsione, con conseguente variazione in aumento degli accantonamenti effettuati nei diversi esercizi, da parte della società.

Da quanto innanzi deriva che per le deducibilità delle quote per competenza è opportuno sottoporre all'assemblea nella stessa delibera la nomina dell'amministratore e la corresponsione del trattamento di fine mandato, con data certa secondo le diverse modalità ritenute idonee, quali, ad esempio, la registrazione della delibera assembleare presso l'Agenzia delle Entrate, il deposito del verbale di nomina dell'amministratore presso la CCIAA, atto del Notaio, scambio a mezzo Pec etc.

Tassazione in capo all'amministratore - Sintetizzando, anche la tassazione in capo all'amministratore è differente nelle due diverse ipotesi, e cioè:

a) Se l'indennità risulta da atto con data certa antecedente l'inizio del rapporto:

l'amministratore può optare per la tassazione separata, nell'esercizio di percezione, ex art. 17, comma 1 lett c) del TUIR;

b) Se l'indennità non risulta da atto avente data certa e anteriore all'inizio del rapporto: la tassazione è per cassa al momento dell'effettiva erogazione..

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