Onere probatorio dell'istituto di credito nelle controversie bancarie di opposizione a decreto ingiuntivo

18 Maggio 2018

La questione esaminata dalla decisione in commento attiene alla prova, nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario, della pretesa creditoria da parte della Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Massima

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spetta alla parte convenuta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria.

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo fondato sul saldo negativo di un conto corrente, la Banca è tenuta a documentare l'andamento del rapporto producendo gli estratti conto relativi all'intero svolgimento dello stesso.

Il caso

Un istituto di credito otteneva un provvedimento monitorio nei confronti di un proprio cliente per le somme dovute, in misura prevalente, in ragione del saldo debitorio di un contratto di conto corrente.

In sede di opposizione, il correntista deduceva, oltre all'illegittimità ed all'eccessività degli interessi passivi applicati nel corso del rapporto, il mancato invio degli estratti conto periodici (richiesti anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento) e la prova del credito soltanto tramite l'estratto conto certificato ex art. 50 Tub.

Nel corso del giudizio, la Banca produceva soltanto parte della documentazione afferente il rapporto di conto corrente.

Il tribunale accoglieva quindi l'opposizione proposta, per il mancato assolvimento dell'onere probatorio a proprio carico da parte della creditrice.

La questione

La principale questione esaminata dalla decisione in commento è quella che attiene alla prova, nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario, della pretesa creditoria da parte della Banca in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.

Le soluzioni giuridiche

La pronuncia in esame, preso atto del deposito degli estratti conto analitici afferenti solo alcuni anni del rapporto, ha accolto l'opposizione del correntista, sottolineando la mancata assoluzione dell'onere probatorio a proprio carico da parte dell'istituto di credito, così conformandosi a principi ormai riconosciuti anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Presupposto generale è che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso quanto la sussistenza o meno della pretesa creditoria che, peraltro, trattandosi di un giudizio a cognizione piena ed esauriente, a differenza della fase monitoria inaudita altera parte, deve essere accertata mediante gli ordinari mezzi istruttori e non in forza della documentazione di provenienza unilaterale che, eccezionalmente, stante l'art. 634 c.p.c., è ammessa nella fase sommaria inaudita altera parte del procedimento.

In sostanza, quindi, nel giudizio di opposizione, l'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ricorrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in merito all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione, nel quale, secondo i principi generali, incombe a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa.

Come evidenziato in sede di merito, nel giudizio di opposizione «tornano, dunque, ad avere vigore quelle medesime norme sull'ammissibilità e rilevanza dei singoli mezzi di prova che sarebbero state applicabili se l'azione di condanna, anziché attraverso lo speciale procedimento monitorio, fosse stata esercitata subito in forma di citazione» (Trib. Catanzaro, sez. II, 31 marzo 2011).

Interessanti applicazioni di tali regole sono state effettuate, negli ultimi anni, dalla giurisprudenza proprio in tema di prova del credito fatto valere con ricorso monitorio dalla Banca nei confronti del correntista e/o dei fideiussori dello stesso. Si è ritenuto, invero, che l'estratto conto certificato conforme ex art. 50 Tub è sufficiente soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, mentre nel giudizio di cognizione piena, successivo all'opposizione, con la quale fra l'altro siano contestate le risultanze di detto estratto, spetta alla Banca opposta, attrice in senso sostanziale, documentare l'intero svolgimento del rapporto di conto corrente bancario producendo tutti gli estratti conto relativi a tale rapporto. Pertanto, nel caso in cui gli estratti non siano prodotti, se è la banca ad agire per la riscossione di un credito, la mancata produzione degli estratti conto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, comporta il rigetto della domanda, in presenza di contestazioni specifiche circa l'applicazione di clausole invalide, riverberandosi la lacuna istruttoria sulla parte onerata della prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria. L'applicazione di tali principi nell'ipotesi di mancata produzione degli estratti conto iniziali (cfr. Cass. civ., 26 gennaio 2011, n. 842)e, secondo la tesi dominante, anche degli estratti conto intermedi (cfr. Trib. Pescara, 7 giugno 2005, in Giur. Merito, 2005, n. 10, 2045, secondo cui la banca che rivendichi la sussistenza e legittimità del proprio credito pecuniario nella misura pretesa in sede monitoria ha l'onere - quale attrice sostanziale del giudizio di opposizione - di fornire la prova della fondatezza di siffatta pretesa, attraverso la produzione in giudizio - nei termini perentori di cui all'art. 184 c.p.c. - degli estratti conto relativi all'intero rapporto di conto corrente oggetto di contestazione), comporta, se è la Banca a richiedere il pagamento e la documentazione bancaria sia parziale o incompleta o in mancanza di qualsiasi giustificazione causale del saldo iniziale passivo, che il CTU eventualmente nominato in corso di causa dovrà procedere al calcolo partendo dalsaldo zero avuto riguardo al primo estratto conto di una serie continua sino alla chiusura del rapporto.

Osservazioni

La decisione in esame si è confermata a questo indirizzo interpretativo, poiché erano stati prodotti gli estratti conto soltanto dei primi quattro anni di svolgimento del rapporto e non anche quelli afferenti il decennio successivo.

Pertanto, è stata a nostro parere posta correttamente a carico della Banca, onerata della relativa prova, la lacuna istruttoria, non colmata dalla produzione dell'estratto di cui all'art. 50 Tub.

É invero insegnamento incontroverso quello secondo cui, in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto, dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, poiché, mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (v., ex ceteris, Cass. civ., 19 ottobre 2016, n. 21092).

Riteniamo che una parziale deroga a favore della parte creditrice - almeno rispetto all'onere di fornire documentazione completa relativa allo svolgimento del rapporto di conto corrente entro il termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. - potrebbe realizzarsi nell'ipotesi in cui nell'atto di opposizione sia stato il debitore stesso a richiedere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. dell'intera documentazione concernente lo svolgimento del rapporto nei confronti dell'istituto di credito, ipotesi nella quale, anche avuto riguardo al disposto dell'art. 198 c.p.c., potrebbe essere consentito alla Banca rimettere la documentazione mancante direttamente al CTU contabile nominato, atteso l'interesse specifico dimostrato dal correntista mediante la richiesta di ordine di esibizione ad un'esatta ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra le parti.

Occorre inoltre ricordare che nei rapporti bancari in conto corrente, ove sia il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito, lo stesso è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicché il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (v., tra le più recenti, Cass. civ., 23 ottobre 2017, n. 24948).

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